Cassazione Penale, Sentenza n. 14416/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/12/2024 che confermava la sospensione cautelare e revocava l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Mehmeti Erdi per presunte violazioni delle prescrizioni e mancanza di collaborazione. Il Procuratore Generale denunciava omessa e inaccurata rappresentazione delle proprie conclusioni in udienza e la mancata considerazione della richiesta di sostituzione della misura con la detenzione domiciliare; il difensore lamentava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., assenza e illogicita' della motivazione, nonché mancata analisi della natura e gravità delle violazioni e mancato confronto con le dichiarazioni del ricorrente e con la documentazione probatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato l'errata trascrizione delle conclusioni del PG e delle dichiarazioni del condannato e l'insufficiente e apparente motivazione del rigetto della richiesta di detenzione domiciliare, essendo quella impiegata una semplice estensione della motivazione adottata per la revoca dell'affidamento in prova. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Bolzano per nuovo esame, con particolare riguardo alla richiesta di sostituzione della misura (detenzione domiciliare), dovendosi fornire motivazione specifica e distinta
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b), lett. c), lett. e)
Telaio normativo invocato per i motivi di cassazione: lett. e) per vizio di motivazione/omissione; lett. b) e c) per inosservanza e motivazione illogica. La Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione ai sensi di tale articolo.
art. 47 ordinamento penitenziario
Stabilisce i presupposti rigorosi per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte sottolinea che tali presupposti sono piu' stringenti rispetto a quelli della detenzione domiciliare e richiedono un accertamento incisivo, perciò non è lecito estendere meccanicamente la motivazione dalla revoca dell'affidamento al rigetto della detenzione domiciliare.
art. 47-ter ordinamento penitenziario
Riguarda la disciplina della detenzione domiciliare/semidetenzione e la sua compatibilita' rispetto all'affidamento; la Corte ricorda che i presupposti per le due misure sono differenti e richiedono valutazioni autonome.
art. 666 n. 7 cod. proc. pen.
Norma che consente la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata in Cassazione; nel procedimento il Tribunale di sorveglianza ha fatto uso di tale potere per rimettere il condannato all'affidamento in prova in via provvisoria.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1)
n. 16442 del 10/2/2010 Pennacchio; n. 21274 del 9/4/2002 Delogu; n. 45511 del 11/11/2009 Papandrea
Precisa che la richiesta di detenzione domiciliare e' ammissibile nell'udienza di revoca dell'affidamento e che, data la differenza dei presupposti tra le misure, il giudice deve motivare specificamente la scelta di rigetto della detenzione domiciliare, non limitandosi a trasferire argomentazioni relative all'affidamento in prova.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare è ammissibile nell'udienza di revoca ed va valutata autonomamente: il Tribunale deve motivare specificamente il rigetto tenendo conto della minore o diversa gravosità dei presupposti
- La motivazione del provvedimento che revoca un beneficio e rigetta una misura alternativa non può limitarsi a un'estensione meccanica delle ragioni: è necessario analizzare la natura e la gravità delle violazioni e confrontarsi con le dichiarazioni e le prove fornite dalle parti
- La travisazione o l'omissione delle conclusioni del pubblico ministero o delle dichiarazioni del condannato in verbale costituisce vizio rilevante di motivazione e può determinare l'annullamento con rinvio
- Se l'esecutività di un provvedimento è sospesa in Cassazione, può essere disposta, ove possibile, la misura alternativa provvisoria; tuttavia il riesame definitivo deve fornire motivazione adeguata e distinta per ciascuna misura contemplata
- In caso di revoca per inosservanza delle prescrizioni, il giudice deve dare conto non solo dell'esistenza delle violazioni ma anche del loro rilievo ai fini dell'idoneità della misura alternativa e della diversa misura sostitutiva richiesta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14215/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14217/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →