Cassazione Penale, Ordinanza n. 03991/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato per furto pluriaggravato di energia elettrica, fatto commesso ad Agrigento il 17 gennaio 2017. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, con un unico motivo formalmente incentrato sulla violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p., nonché degli artt. 192 e 546 c.p.p. In sostanza ha contestato l'affermazione di responsabilità, lamentando che il fatto, come accertato, non sarebbe stato correttamente ricondotto alla sua persona. La censura era però generica e riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, mirando in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché sostanzialmente reiterativo di censure già valutate e corrette dai giudici di merito, e perché diretto a sollecitare una nuova lettura delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche doglianze di travisamento. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava macroscopiche illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto di furto.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alle aggravanti contestate al delitto di furto.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l'attribuzione del fatto alla sua persona.
art. 546 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della decisione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove quando il ricorso si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione o della violazione dei criteri di valutazione della prova deve indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali; in difetto, la doglianza è generica e inammissibile.
- Una motivazione che, nel suo complesso, non presenti macroscopiche illogicità resiste al sindacato di cassazione, anche se il ricorrente contesta la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito.
- La mera contestazione della riconducibilità soggettiva del fatto all'imputato, senza allegare puntuali errori percettivi o logici della decisione impugnata, non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile.
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