Cassazione Civile, Ordinanza n. 05299/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex soci)
La controversia
Due soggetti, qualificatisi come ex soci di una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese, hanno agito per ottenere la restituzione di una somma di 70.000 euro che assumevano di avere bonificato a un collaboratore dell'agente generale di una compagnia assicurativa, in vista della stipula di una polizza, somma che sarebbe stata invece trattenuta indebitamente per fini personali. I convenuti erano il percettore del denaro, altri collaboratori e l'agente generale, oltre alla compagnia assicurativa, ritenuti responsabili in solido anche ex art. 2049 c.c. e art. 31, comma 3, T.U.F. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il pagamento risultasse eseguito dalla società poi cancellata; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che, in caso di estinzione della società, i diritti non inseriti nel bilancio di liquidazione e consistenti in mere pretese o crediti incerti/illiquidi si presumono rinunciati, con onere della prova contraria in capo a chi agisce. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato tale impostazione per violazione degli artt. 2490, 2495 e 2697 c.c., sostenendo che la cancellazione della società non consente di presumere la rinuncia a crediti non iscritti nel bilancio di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la regola applicata dalla corte territoriale sulla presunta rinuncia ai crediti illiquidi o incerti non iscritti nel bilancio finale di liquidazione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i crediti sociali, che si trasferiscono ai soci, e che la mancata iscrizione nel bilancio di liquidazione non basta a far presumere la rinuncia, spettando al debitore convenuto allegare e provare i presupposti dell'estinzione del credito. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
Richiamato come base della responsabilità solidale prospettata per i fatti degli ausiliari/collaboratori dell'agente generale, ma non decisivo nella soluzione della controversia definita in cassazione.
art. 31, comma 3, T.U.F.
Invocato dai ricorrenti per fondare una responsabilità solidale della compagnia, ma non oggetto della ratio decidendi della pronuncia di cassazione.
art. 2490 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la regola sulla sorte dei crediti sociali dopo la cancellazione della società.
art. 2495 c.c.
La Corte afferma che la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta l'estinzione automatica dei crediti sociali, che si trasferiscono ai soci salvo valida rinuncia del creditore.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che non può gravare sul socio-creditore la prova di una inesistente rinuncia presunta; incombe invece sul debitore convenuto l'onere di allegare e provare l'estinzione del credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la gestione camerale del ricorso e per il deposito della memoria.
Massime di principio
- L'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non determina, di per sé, l'estinzione dei crediti sociali non ancora soddisfatti, i quali si trasferiscono ai soci.
- La mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non consente, da sola, di presumere la rinuncia al credito o la sua estinzione.
- Perché un credito sociale si consideri rinunciato è necessario che risulti una volontà inequivoca del creditore, anche desumibile da comportamenti concludenti, comunicata al debitore e non rifiutata da quest'ultimo nei termini congrui.
- Nel giudizio promosso dall'ex socio o proseguito da questi per un credito già della società, spetta al debitore convenuto allegare e provare i presupposti dell'estinzione del credito, non potendosi invertire l'onere probatorio a carico del socio solo perché il credito era stato omesso dal bilancio di liquidazione.
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