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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26006/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del reclamo per presunta intempestività del deposito via PEC dell'ultimo giorno in orario di chiusura della cancelleria, ha comunque respinto nel merito la richiesta di concessione della liberazione anticipata. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 54 Ord. pen., 103 d.P.R. 30/06/2000 n.230, art.24 d.l. 28/10/2020 n.137, artt. 172 e 582 c.p.p.) e vizi di motivazione: sostiene che il deposito via PEC fosse tempestivo secondo la disciplina emergenziale, e contesta la valutazione frazionata dei semestri di detenzione, lamentando che il Tribunale non si sia confrontato con specifiche doglianze relative a singoli periodi (tra cui gli anni 1998, 2005-2010, periodi anteriori al 6.7.2013, 6.7.2013-6.1.2014 e 6.1.2016-6.1.2017) e abbia attribuito rilievo a fatti esterni o a comportamenti ritenuti indicativi del mancato processo di rieducazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha rilevato che la dichiarazione di inammissibilità per intempestività era frutto di errata interpretazione della disciplina emergenziale ma tale errore è ininfluente poiché il Tribunale aveva comunque esaminato il reclamo nel merito e lo aveva respinto; sul merito la Corte di legittimità ha escluso la possibilità di rinnovare la valutazione di merito svolta dal giudice di sorveglianza e ha confermato che la valutazione dei comportamenti del detenuto, anche considerati nei semestri diversi da quelli in cui si sono verificati gli episodi rilevanti, è conforme alla giurisprudenza consolidata (comportamenti recidivi e legati alla criminalità organizzata possono riverberarsi su più semestri). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28/10/2020 n.137 (disciplina emergenziale sui depositi telematici)

    "Il deposito degli atti è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza"; "Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"

    La Corte interpreta la norma come norma di chiusura riferita a tutte le ipotesi contemplate dal comma 4, consentendo il deposito telematico fino alla fine del giorno di scadenza (ore 24) in deroga all'art.172 c.p.p.; la ricezione telematica non richiede la contemporanea presenza del personale di cancelleria.

  • art. 172, comma 6, cod. proc. pen.

    "Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico"

    Norma volta alla disciplina del termine per depositi cartacei legati all'orario di apertura dell'ufficio; la Corte distingue questa ipotesi dal deposito telematico ammesso dalla normativa emergenziale.

  • art. 54 Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della condotta e del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte ritiene che le censure proponessero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 103 d.P.R. 30/06/2000 n.230

    Norma sul trattamento penitenziario richiamata a supporto delle doglianze sul computo dei periodi e sulla valutazione del comportamento; la Corte non ha ritenuto fondate le asserite violazioni normative, confermando la motivazione del giudice di merito.

  • art. 172 cod. proc. pen. (richiamato anche in relazione al d.l.)

    Usata come parametro per confrontare la disciplina ordinaria (chiusura ufficio) con la disciplina emergenziale del deposito telematico; la Corte valorizza la deroga telematica prevista dal d.l. n.137.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze configurare un riesame del merito e non profili di legittimità tali da fondare cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez.1, n.4019 del 13/07/2020, Tabet Abderrahim)

    Principio richiamato: una trasgressione comportamentale può influire sui semestri anteriori e successivi a quello in cui si è verificata, come indice di assenza di reale processo di rieducazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio nel caso concreto.

Massime di principio

  • Durante la vigenza della disciplina emergenziale il deposito telematico effettuato entro la fine del giorno di scadenza (ore 24) è generalmente considerato tempestivo, anche se la cancelleria è chiusa al pubblico.
  • Un errore del giudice di merito relativo all'ammissibilità del ricorso può essere considerato ininfluente se il giudice ha comunque esaminato e deciso il merito; la Cassazione può dichiararlo non idoneo ad annullare la decisione quando il merito è stato comunque trattato.
  • La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame di merito: le contestazioni che richiedono una rivalutazione delle prove o degli apprezzamenti discrezionali del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Secondo la giurisprudenza consolidata, comportamenti disciplinarmente o penalmente rilevanti possono riverberarsi su semestri diversi da quello in cui si sono verificati e giustificare l'esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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