Cassazione Penale, Sentenza n. 32295/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza sollevato in ordine all'individuazione del giudice dell'esecuzione applicando l'art. 665 c.p.p. (il giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto esecutivo). Il G.i.p. di Napoli aveva declinato la competenza richiamando il proprio decreto penale di condanna divenuto esecutivo nel 2012; il Tribunale di Catanzaro (Presidente) ha sollevato conflitto ritenendo invece competente il proprio ufficio in relazione a una sentenza del Giudice di pace divenuta irrevocabile nel 2021. Il nodo era quindi tecnico: quale provvedimento deve essere considerato "ultimo provvedimento esecutivo" e quale ufficio è competente per le questioni di esecuzione/estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il decreto del 17/12/2021 emesso dal Presidente della prima sezione penale del Tribunale di Catanzaro per nullità relativa alla violazione delle norme sulla costituzione del giudice (il provvedimento era stato adottato dal Presidente mentre la questione era stata investita al collegio, senza indicazione della natura collegiale, dei componenti o della camera di consiglio). La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro affinché il collegio, correttamente costituito, decida sulle questioni conseguenti, ivi inclusa quella della competenza.
Norme richiamate
art. 665 c.p.p.
Individua come giudice dell'esecuzione il giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto esecutivo; la determinazione pratica richiede il confronto delle date di esecutività dei vari provvedimenti coinvolti.
art. 460, comma 5 c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza di estinzione del reato in relazione a sentenza patteggiata (art. 444); qui rilevante per l'oggetto dell'istanza di esecuzione/estinzione proposta dall'imputato.
art. 444 c.p.p.
Riguarda il patteggiamento e la sentenza emessa su richiesta delle parti; in questo caso la sentenza ex art. 444 è stata assunta come fatto storico rilevante per stabilire l'esecutività di provvedimenti.
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274/2000
Stabilisce che se i provvedimenti sono stati emessi dal Giudice di pace e da altro giudice ordinario, la competenza spetta comunque all'organo ordinario; principio richiamato dalla difesa del Tribunale di Catanzaro per sostenere la propria competenza.
art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.
Prevede la nullità assoluta dei provvedimenti che violano le norme sulla costituzione del giudice; la Corte ha ritenuto il decreto del Presidente nullo per mancata indicazione della collegialità e degli elementi formali richiesti.
art. 666, commi 2 e 3 c.p.p.
Limita il potere del presidente del collegio a decidere d'ufficio soltanto nei casi tassativi (manifesto difetto di pregio dell'istanza); per tutte le altre questioni, e in particolare per le questioni di competenza non manifestamente infondate, la decisione deve essere rimessa al collegio.
art. 28 c.p.p.
Norma sul conflitto di competenza fra uffici; la Corte specifica che, nel procedimento di esecuzione, la promozione del conflitto spettando al collegio quando esso è già stato investito, non al presidente.
art. 179, comma 1 c.p.p.
Consente alla Corte di legittimità di rilevare d'ufficio le nullità assolute previste dall'art. 178; la Corte l'ha applicata per dichiarare la nullità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la questione di competenza in materia di esecuzione è stata investita al collegio (es. dopo declinatoria di altro ufficio), la decisione spetta al collegio e non al presidente, salvo i casi strettamente previsti dall'art. 666, comma 2 (manifesto difetto/irrilevanza dell'istanza).
- La mancata indicazione della natura collegiale del provvedimento, dei componenti del collegio o dell'effettuazione della camera di consiglio determina nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178 c.p.p.), rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Per individuare il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p. occorre confrontare le date di esecutività dei provvedimenti: è competente l'organo che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto esecutivo.
- Se risultano provvedimenti emessi sia dal Giudice di pace sia da un altro giudice ordinario, prevale la competenza dell'organo ordinario (art. 40, comma 3, d.lgs. 274/2000).
- Per evitare nullità procedurali, i provvedimenti incidentali in materia di esecuzione devono esplicitare la composizione dell'organo decidente e il rito (camera di consiglio), e, in caso di dubbi di competenza, il ricorso va deciso dal collegio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32227/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32228/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32229/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32231/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32232/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32234/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →