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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento bancario - Assoggettamento a tassazione o irrilevanza reddituale delle operazioni - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2009, ricostruendo maggiori ricavi e redditi sulla base delle movimentazioni bancarie non giustificate effettuate sui conti correnti del contribuente e della convivente, che collaborava all'attività. Il contribuente contestava l'estensione delle indagini al conto della convivente, la legittimità delle presunzioni bancarie, l'assenza di una valutazione adeguata delle giustificazioni fornite, il mancato riconoscimento di ulteriori costi, l'insufficiente motivazione dell'atto e il recupero IRAP per asserita mancanza di autonoma organizzazione. Invocava inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, relativa all'inapplicabilità ai lavoratori autonomi della presunzione sui prelevamenti bancari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento fondato sulle indagini finanziarie. È stata considerata lecita l'estensione del controllo ai conti della convivente, in ragione della sua partecipazione all'attività d'impresa e del rapporto di convivenza. Il contribuente non ha fornito una prova analitica e concreta dell'estraneità delle singole movimentazioni all'attività imponibile, risultando insufficienti le sole matrici degli assegni, le giustificazioni generiche e le allegazioni relative ai prelievi in contanti. La sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale è stata ritenuta non applicabile, poiché il reddito era qualificato come reddito d'impresa e non come reddito di lavoro autonomo. Sono stati ritenuti legittimi anche il riconoscimento dei soli costi documentati e il recupero IRAP, considerata la presenza di una coadiuvante e quindi di un elemento idoneo a dimostrare l'autonoma organizzazione. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per le spese del grado di appello.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 600/1973

    La presunzione può essere vinta dal contribuente, che offre la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per ricostruire maggiori ricavi o redditi. Il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, riferita analiticamente ai singoli movimenti, dimostrandone l'irrilevanza reddituale o l'avvenuta inclusione nella dichiarazione.

  • Art. 51 del d.P.R. 633/1972

    Consente l'utilizzo delle risultanze dei rapporti finanziari ai fini degli accertamenti IVA, secondo una logica analoga a quella prevista dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973.

  • Art. 41-bis del d.P.R. 600/1973

    È stato indicato come base dell'accertamento parziale con cui l'Ufficio ha recuperato il maggior reddito derivante dalle operazioni finanziarie non giustificate.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha escluso, per i redditi di lavoro autonomo, l'applicazione della presunzione legale relativa ai prelevamenti bancari non giustificati. La decisione non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, qualificato come reddito d'impresa.

  • Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Il contribuente ne aveva dedotto la violazione in relazione alla motivazione dell'atto e al contraddittorio, ma le censure sono state respinte poiché l'avviso e il PVC sono stati ritenuti sufficientemente motivati.

  • Art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992

    L'eccezione dell'Agenzia relativa alla mancanza di motivi specifici nell'appello è stata respinta: l'appello è stato ritenuto sufficientemente autonomo e specifico.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 3673/2007

    La presenza di una coadiuvante nella gestione dell'attività è stata considerata un elemento ulteriore idoneo a dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione richiesta per l'assoggettamento a IRAP.

  • Cassazione n. 1011/2015, n. 5913/2010 e n. 4775/2011

    Le indagini finanziarie possono essere estese ai conti di familiari o conviventi quando sussistano legami personali e operativi tali da rendere plausibile la riferibilità delle movimentazioni al soggetto accertato. Spetta al contribuente dimostrare concretamente l'estraneità delle operazioni.

Massime di principio

  • Nelle indagini finanziarie, le presunzioni derivanti dai versamenti e, nei casi previsti, dai prelevamenti bancari sono presunzioni legali relative: l'Ufficio può fondare l'accertamento sulle movimentazioni non giustificate, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria.
  • La prova contraria deve essere analitica e riferita a ogni singola operazione: non sono normalmente sufficienti spiegazioni generiche, la sola indicazione del beneficiario, le matrici degli assegni prive di fatture o documenti correlati, oppure giustificazioni complessive non verificabili.
  • Il controllo può essere esteso ai conti intestati a familiari, conviventi o collaboratori quando emergano rapporti personali e soprattutto concreti collegamenti con l'attività economica del soggetto accertato. La mera intestazione formale del conto a un terzo non è necessariamente decisiva.
  • L'estensione ai conti di terzi non è automatica in ogni caso: deve essere sostenuta da elementi di collegamento, mentre il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'effettiva autonomia patrimoniale e l'estraneità delle operazioni all'attività accertata.
  • I costi correlati ai maggiori ricavi presunti devono essere provati e documentati dal contribuente. In assenza di documentazione certa, l'Ufficio non è necessariamente tenuto a riconoscere percentuali forfettarie di costi.
  • La pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 riguarda la presunzione dei prelevamenti nell'ambito del lavoro autonomo e non si estende automaticamente alle attività qualificabili come impresa.
  • La presenza di collaboratori o coadiuvanti stabilmente inseriti nell'attività può costituire un indice di autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP, anche se l'attività non dispone di una struttura aziendale complessa.
  • La regolare tenuta della contabilità non impedisce di per sé un accertamento bancario, soprattutto quando vi siano periodi privi di dichiarazioni, scritture incomplete o movimentazioni finanziarie non coerenti e non documentate.

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