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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11288/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma del primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p. e determinato le pene. Crocetta ha dedotto: 1) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli; 2) vizio nella valutazione della prova e mancato utilizzo delle intercettazioni per ottenere proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p. o, in subordine, le attenuanti generiche; 3) insufficienza della prova a dimostrare la causa illecita della dazione ripresa audio-video; 4) violazione della regola del giudizio 'al di la di ogni ragionevole dubbio' (art. 533 c.p.p.). Scarella ha dedotto l'assenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione nella mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Crocetta ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la negazione delle attenuanti generiche richiamando la mancanza di resipiscenza e la gravita del comportamento idoneo a ledere la fiducia nella pubblica amministrazione; non sussistono vizi nella valutazione delle prove né violazione della regola del ragionevole dubbio. Per Scarella la Cassazione ha confermato che l'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p. è stata correttamente riconosciuta alla stregua della scarsa entità del danno, e che tale ragione leniente non puo essere duplicata concedendo anche le attenuanti generiche per la stessa causa. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 323-bis cod. pen.

    attenuante speciale per casi di corruzione di gravita contenuta; la valutazione richiede considerazione della condotta, dell'atteggiamento soggettivo e dell'evento; puo concorrere con art. 62-bis solo se sussistono distinti profili attenuanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento è discrezionale e giustificabile da motivazione che evidenzi l'assenza di elementi di segno positivo o la persistenza di elementi negativi come la mancanza di resipiscenza

  • art. 533 cod. proc. pen.

    formula di giudizio 'al di la di ogni ragionevole dubbio' riconducibile al principio della presunzione di innocenza; ha funzione descrittiva e non introduce un criterio piu restrittivo rispetto alla precedente giurisprudenza

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    norma sul proscioglimento per ragionevole dubbio richiamata per confronto storico: la nuova formulazione non cambia il principio sostanziale di valutazione della prova

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti e modalita della motivazione nei ricorsi per cessazione, richiamati come contesto procedurale per la valutazione dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previene la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilita del ricorso

Massime di principio

  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito del giudice territoriale: la Cassazione controlla solo la presenza di una motivazione logica e non puo sostituirsi alla valutazione probatoria.
  • La negazione delle attenuanti generiche può essere legittima anche se permangono elementi favorevoli, se il giudice individua elementi decisivi contrari o l'assenza di segni di ravvedimento.
  • L'attenuante speciale ex art. 323-bis non legittima automaticamente anche le attenuanti generiche per la medesima ragione leniente: non è ammessa la doppia valorizzazione della stessa causa di diminuzione di pena.
  • L'espressione 'al di là di ogni ragionevole dubbio' ribadisce il principio della certezza processuale richiesto per la condanna, ma non autorizza la Suprema Corte a rivedere le valutazioni concrete delle prove effettuate dal giudice di merito.
  • In cassazione vanno sollevati vizi di diritto o manifesto travisamento/illogicita della motivazione: semplici richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.

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