Cassazione Penale, Sentenza n. 11288/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma del primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p. e determinato le pene. Crocetta ha dedotto: 1) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli; 2) vizio nella valutazione della prova e mancato utilizzo delle intercettazioni per ottenere proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p. o, in subordine, le attenuanti generiche; 3) insufficienza della prova a dimostrare la causa illecita della dazione ripresa audio-video; 4) violazione della regola del giudizio 'al di la di ogni ragionevole dubbio' (art. 533 c.p.p.). Scarella ha dedotto l'assenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione nella mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Crocetta ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la negazione delle attenuanti generiche richiamando la mancanza di resipiscenza e la gravita del comportamento idoneo a ledere la fiducia nella pubblica amministrazione; non sussistono vizi nella valutazione delle prove né violazione della regola del ragionevole dubbio. Per Scarella la Cassazione ha confermato che l'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p. è stata correttamente riconosciuta alla stregua della scarsa entità del danno, e che tale ragione leniente non puo essere duplicata concedendo anche le attenuanti generiche per la stessa causa. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 323-bis cod. pen.
attenuante speciale per casi di corruzione di gravita contenuta; la valutazione richiede considerazione della condotta, dell'atteggiamento soggettivo e dell'evento; puo concorrere con art. 62-bis solo se sussistono distinti profili attenuanti
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento è discrezionale e giustificabile da motivazione che evidenzi l'assenza di elementi di segno positivo o la persistenza di elementi negativi come la mancanza di resipiscenza
art. 533 cod. proc. pen.
formula di giudizio 'al di la di ogni ragionevole dubbio' riconducibile al principio della presunzione di innocenza; ha funzione descrittiva e non introduce un criterio piu restrittivo rispetto alla precedente giurisprudenza
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
norma sul proscioglimento per ragionevole dubbio richiamata per confronto storico: la nuova formulazione non cambia il principio sostanziale di valutazione della prova
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti e modalita della motivazione nei ricorsi per cessazione, richiamati come contesto procedurale per la valutazione dell'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
previene la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito del giudice territoriale: la Cassazione controlla solo la presenza di una motivazione logica e non puo sostituirsi alla valutazione probatoria.
- La negazione delle attenuanti generiche può essere legittima anche se permangono elementi favorevoli, se il giudice individua elementi decisivi contrari o l'assenza di segni di ravvedimento.
- L'attenuante speciale ex art. 323-bis non legittima automaticamente anche le attenuanti generiche per la medesima ragione leniente: non è ammessa la doppia valorizzazione della stessa causa di diminuzione di pena.
- L'espressione 'al di là di ogni ragionevole dubbio' ribadisce il principio della certezza processuale richiesto per la condanna, ma non autorizza la Suprema Corte a rivedere le valutazioni concrete delle prove effettuate dal giudice di merito.
- In cassazione vanno sollevati vizi di diritto o manifesto travisamento/illogicita della motivazione: semplici richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
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