Cassazione Penale, Sentenza n. 46895/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (336 ore) applicata con sentenza n. 1410/18. Il Tribunale dell'esecuzione aveva disposto la revoca basandosi su una nota dell'UEPE secondo cui il condannato avrebbe comunicato al Comune di Racconigi nell'autunno 2019 di non essere più interessato a svolgere i lavori. Il ricorrente ha dedotto: a) mancata notifica dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero e dunque errata applicazione della legge, poiché è il Pubblico Ministero che deve attivare l'esecuzione della sanzione sostitutiva e non il condannato; b) nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., avendo la notifica preliminare presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione risultato inefficace per irreperibilità e la successiva notifica al difensore (art. 161, comma 4 c.p.p.) effettuata senza la preventiva e rigorosa verifica dell'inidoneità del domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio. Motivi principali: il giudice dell'esecuzione ha revocato la sostituzione senza verificare se il Pubblico Ministero avesse svolto le necessarie iniziative per l'esecuzione (attività che grava sul P.M. secondo la normativa e la giurisprudenza); il condannato non è obbligato ad attivarsi per indicare l'ente o avviare il procedimento esecutivo; inoltre la notifica per l'udienza è stata ritenuta viziata perché la dichiarazione/elezione di domicilio resa in fase di cognizione non è automaticamente efficace nella fase esecutiva e la notifica sostitutiva al difensore è risultata priva della verifica richiesta sull'idoneità del domicilio, con conseguente nullità della notifica e dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 186-bis Codice della Strada
Norma del fatto-reato per cui era stata pronunciata la condanna; citata in motivazione per inquadrare il procedimento di merito
art. 182 Codice della Strada
Richiamato insieme all'art. 186-bis nella sentenza di condanna; contesto di fatto del procedimento
art. 655 c.p.p.
Attribuisce al Pubblico Ministero la competenza a curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna: il P.M. deve promuovere gli atti necessari per l'esecuzione delle sanzioni
art. 661 c.p.p.
Riguarda le sanzioni sostitutive della semi-detenzione e della libertà controllata; utilizzato per richiamare il quadro normativo delle sanzioni sostitutive e dell'esecuzione
art. 161, comma 4 c.p.p.
Consente la notifica al difensore quando non è possibile perfezionarla presso il domicilio dichiarato, ma solo dopo rigorosa verifica dell'inidoneità del domicilio; la Corte ricorda che l'uso di questa notifica mediata richiede preventiva accertamento
art. 157 c.p.p.
Prevede le ricerche e gli accertamenti necessari in caso di irreperibilità del destinatario delle notifiche; richiamato come obbligo da attivare nella fase esecutiva
art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.
Disciplina l'avviso di fissazione dell'udienza e la nullità delle notificazioni: la Corte applica il principio che la nullità è insanabile quando la forma alternativa di notifica non ha effettivamente portato la conoscenza dell'atto al destinatario
art. 44 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e decreto Ministero della Giustizia 26/03/2001 art.5
Richiamati in relazione alle competenze e alle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità: il giudice di cognizione individua la sanzione sostitutiva e le modalità, mentre il P.M. formula richieste al giudice per modifiche esecutive e cura l'esecuzione
Massime di principio
- La sostituzione penale con lavoro di pubblica utilità, una volta disposta dal giudice di cognizione, non impone al condannato l'onere di attivarsi per individuare l'ente esecutore: l'avvio e la cura dell'esecuzione spettano al Pubblico Ministero.
- Prima di dichiarare revocata una sanzione sostitutiva per presunta rinuncia del condannato, il giudice dell'esecuzione deve accertare se il Pubblico Ministero abbia svolto le iniziative previste per l'esecuzione; non è sufficiente una comunicazione informale o una nota dell'UEPE senza verifiche procedurali.
- La dichiarazione o elezione di domicilio resa in sede di cognizione non si trasferisce automaticamente alla fase di esecuzione: nelle notifiche esecutive va verificata l'effettiva idoneità del domicilio per evitare notifiche nulle.
- La notifica all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è ammissibile solo dopo che sia stata rigorosamente accertata l'impossibilità di notificare presso il domicilio indicato; in mancanza, la notifica mediata può essere considerata omessa e portare all'annullamento degli atti esecutivi.
- La nullità della notificazione è insanabile quando, pur eseguita in forma diversa dalla prescritta, non ha concretamente raggiunto la funzione di informare il destinatario; l'onere probatorio di dimostrare la mancata conoscenza grava su chi eccepisce la nullità.
- In caso di notizia contrastante (es. note amministrative vs. assenza di atti formali del P.M.), il giudice dell'esecuzione deve privilegiare l'accertamento formale delle iniziative del P.M. prima di adottare provvedimenti che incidono sulla esecuzione della pena.
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