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Parere

Parere n. 1074/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla società Cerere s.r.l. contro la Regione Puglia per l’annullamento della determina del dirigente del Dipartimento promozione della salute n. 44 del 2 maggio 2023 e della determina del dirigente della Sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa n.45 del 3 maggio 2023, nella parte in cui hanno ad oggetto la sede farmaceutica n.2 di Stornarella.

Giustizia amministrativa202401074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle determine regionali n. 44 del 2 maggio 2023 e n. 45 del 3 maggio 2023, relative alla sede farmaceutica n. 2 del Comune di Stornarella e alla sua disponibilità per assegnazione o trasferimento.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato le determine con cui la Regione Puglia ha individuato la sede farmaceutica n. 2 di Stornarella tra quelle vacanti e disponibili per l’assegnazione mediante concorso ordinario e ha avviato la procedura per soli titoli finalizzata al trasferimento in altro Comune delle farmacie non sussidiate e soprannumerarie. Con un unico motivo ha dedotto violazione della legge n. 475 del 1968, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione delle proprie autodeterminazioni. In particolare, ha sostenuto che la Regione non avrebbe potuto rendere disponibile la sede senza una preventiva e obbligatoria revisione della pianta organica da parte del Comune di Stornarella e che tale revisione avrebbe dovuto essere completata entro il 31 dicembre 2022, nel termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Dagli atti è emerso che il Comune di Stornarella, con delibera n. 104 del 20 dicembre 2022, aveva inizialmente omesso di indicare la sede farmaceutica n. 2, ma aveva successivamente corretto tale omissione con delibera n. 32 del 17 marzo 2023, indicando entrambe le sedi farmaceutiche. La Regione ha inserito la sede n. 2 nell’elenco delle sedi vacanti e disponibili solo dopo tale conferma della pianta organica comunale; pertanto, non sussiste il dedotto difetto dei presupposti o dell’istruttoria. È stata inoltre respinta la censura relativa alla tardività della revisione biennale: il termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968 ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non produce illegittimità dell’atto né decadenza dal potere. Il termine è posto nell’interesse della collettività e dei cittadini, non a vantaggio dei titolari delle sedi farmaceutiche. La Sezione ha anche rilevato, in via incidentale, la dubbia titolarità di un interesse ad agire in capo alla società ricorrente, senza tuttavia fondare su tale profilo la decisione di rigetto.

Osservazioni

Preventiva revisione della pianta organica

La censura è infondata perché la sede farmaceutica n. 2 è stata inserita nell’elenco regionale delle sedi vacanti e disponibili solo dopo la delibera comunale n. 32 del 17 marzo 2023, con cui il Comune di Stornarella ha correttamente indicato entrambe le sedi farmaceutiche, correggendo l’omissione contenuta nella precedente delibera n. 104 del 20 dicembre 2022.

Termine per la revisione biennale

Il termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968 per la revisione biennale della pianta organica ha carattere ordinatorio e non perentorio. La sua inosservanza non determina l’illegittimità degli atti successivi né la decadenza dal potere amministrativo; il termine è previsto nell’interesse della collettività e dei cittadini, non dei titolari delle sedi farmaceutiche.

Interesse ad agire

La Sezione ha rilevato, senza fondare su di esso la decisione, la dubbia titolarità di un interesse ad agire in capo alla società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, legge n. 475/1968

    revisione biennale della pianta organica delle farmacie

    Il termine per la revisione biennale ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non determina illegittimità dell’atto né decadenza dal potere.

  • decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012

    riduzione a 3.300 abitanti della soglia del criterio demografico per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche

    La disciplina ha costituito il presupposto per l’istituzione della sede farmaceutica n. 2 di Stornarella e per la successiva procedura di assegnazione.

  • legge n. 475/1968

    Disciplina l’organizzazione del servizio farmaceutico e la revisione della pianta organica delle farmacie.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato reso il parere della Sezione.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo mancato rispetto non determina, di per sé, l’illegittimità degli atti adottati successivamente né la decadenza dell’amministrazione dal relativo potere.
  • L’inserimento di una sede farmaceutica nell’elenco delle sedi vacanti e disponibili è legittimo quando interviene dopo che il Comune competente abbia confermato o correttamente aggiornato la propria pianta organica, anche qualora una precedente deliberazione comunale contenesse un’omissione successivamente rettificata.
  • I termini stabiliti per l’aggiornamento della pianta organica delle farmacie sono funzionali alla tutela della collettività e dell’accesso al servizio farmaceutico e non possono essere invocati dai titolari delle sedi farmaceutiche come termini posti a loro esclusivo vantaggio.

Impugnazione delle determine regionali sulla sede farmaceutica n. 2 di Stornarella

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore farmaceutico contro la Regione Puglia. Sono state impugnate le determine regionali n. 44 del 2 maggio 2023 e n. 45 del 3 maggio 2023, concernenti la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Stornarella: la prima l’ha individuata tra le sedi vacanti e disponibili per l’assegnazione mediante concorso ordinario; la seconda ha avviato la procedura per soli titoli diretta a consentire il trasferimento in altro Comune delle farmacie non sussidiate e soprannumerarie per decremento della popolazione.

Vicenda amministrativa

La sede farmaceutica n. 2 era stata istituita dalla Regione Puglia in via sostitutiva nel 2012, dopo l’inerzia del Comune nell’individuazione delle nuove sedi resa necessaria dalla riduzione a 3.300 abitanti della soglia demografica prevista dalla disciplina statale. La sede era stata inserita nel concorso straordinario del 2013, ma era rimasta non assegnata e quindi vacante.

Nel 2022 la Regione ha invitato i Comuni a procedere alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie. Il Comune di Stornarella, con delibera n. 104 del 20 dicembre 2022, aveva inizialmente omesso di menzionare la sede n. 2. A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Regione, il Comune ha adottato la delibera n. 32 del 17 marzo 2023, indicando correttamente entrambe le sedi farmaceutiche.

Censure della società ricorrente

La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione della legge n. 475 del 1968, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

La principale censura riguardava l’asserita mancanza della preventiva revisione obbligatoria della pianta organica comunale prima dell’inserimento della sede n. 2 nell’elenco regionale delle sedi disponibili. La società ha inoltre sostenuto che la revisione avrebbe dovuto essere completata entro il 31 dicembre 2022 e che il superamento di tale termine avrebbe viziato le determine regionali.

Valutazione sulla revisione della pianta organica

La Sezione ha respinto la censura relativa alla mancata preventiva revisione. Dagli atti risulta che la Regione ha adottato le determine impugnate soltanto dopo la delibera comunale n. 32 del 17 marzo 2023, con la quale il Comune ha confermato la presenza di entrambe le sedi farmaceutiche.

L’omissione contenuta nella precedente delibera comunale n. 104 del 20 dicembre 2022 è stata quindi corretta prima dell’individuazione regionale della sede come vacante e disponibile. Non sussiste, pertanto, il dedotto difetto di istruttoria o di presupposti.

Natura del termine per la revisione biennale

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata anche la censura relativa al termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968. Secondo la costante giurisprudenza richiamata nel parere, il termine per la revisione biennale della pianta organica ha natura ordinatoria, non perentoria.

Il suo superamento non comporta né l’illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione né la decadenza dal potere di procedere alla revisione. La funzione del termine è assicurare l’aggiornamento dell’organizzazione del servizio farmaceutico nell’interesse della collettività e dei cittadini; esso non è stabilito a vantaggio dei titolari delle sedi farmaceutiche.

Interesse ad agire

La Sezione ha segnalato, in via incidentale, la dubbia titolarità di un interesse ad agire in capo alla società ricorrente. Tale rilievo non è stato tuttavia posto a fondamento dell’esito del ricorso, che è stato respinto per l’infondatezza delle censure.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere contrario alle pretese della ricorrente e ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere respinto. Le determine regionali sono state ritenute legittime perché adottate dopo la corretta revisione della pianta organica comunale e perché il termine per la revisione biennale non ha natura perentoria.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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