Cassazione Civile, Ordinanza n. 17502/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato l'apertura nei suoi confronti della procedura di liquidazione controllata. Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 40, comma 8, c.c.i.i. e 107, comma 1, d.P.R. 1229/1959, sostenendo che il ricorso introduttivo per l'apertura della procedura non era stato ritualmente notificato. In particolare ha affermato che la notifica, eseguita mediante deposito nella casa comunale per asserito rifiuto dell'impiegata rinvenuta presso l'indirizzo di residenza, era viziata perché l'ufficiale giudiziario si sarebbe recato non nella sua abitazione ma, in realtà, nella sede di una società di cui era amministratore; inoltre ha sostenuto che non erano stati compiuti correttamente gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, in specie l'affissione dell'avviso alla porta e la tempestiva raccomandata informativa. Ha anche dedotto che, a causa dei tempi e dei giorni festivi, non avrebbe potuto prendere visione dell'atto prima dell'udienza né depositare memorie, con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha osservato che la corte d'appello aveva accertato, con apprezzamento di merito non censurabile nei termini dedotti, che l'ufficiale giudiziario aveva svolto le ricerche necessarie presso il luogo di residenza e di ufficio del destinatario, che il deposito nella casa comunale era stato eseguito dopo il rifiuto dell'impiegata rinvenuta sul posto e che la notificazione si perfeziona al momento del deposito stesso. La Corte ha inoltre rilevato che le contestazioni relative all'inesatta esecuzione degli adempimenti attestati nella relata, o alla non veridicità delle informazioni acquisite dal pubblico ufficiale, non erano state supportate da adeguata specificità e, per gli aspetti coperti da fede privilegiata, avrebbero richiesto querela di falso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40, comma 8, c.c.i.i.
La notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata può avvenire, dopo le ricerche nel luogo di residenza o ufficio del debitore, mediante deposito nella casa comunale; il deposito perfeziona la notifica nel momento in cui è eseguito.
art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nella fase notificatoria.
art. 139 c.p.c.
Le modalità di cui all'art. 40, comma 8, c.c.i.i. consentono di ricercare il destinatario nella casa di abitazione o nel luogo in cui ha ufficio o esercita l'industria o il commercio.
art. 160 c.p.c.
L'eventuale carenza di indicazione nella relata delle ricerche svolte non è sanzionata con nullità.
art. 156 c.p.c.
La nullità dedotta non è stata ritenuta sanata nei termini prospettati dal ricorrente, ma la Corte ha comunque escluso il vizio principale della notificazione.
art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge e nullità del procedimento.
artt. 40 e 268 ss. c.c.i.i.
La notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata si colloca nell'ambito della disciplina del codice della crisi d'impresa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, il deposito dell'atto nella casa comunale, eseguito dopo le ricerche nel luogo di residenza o presso l'ufficio del destinatario, perfeziona la notifica nel momento del deposito stesso.
- Le ricerche dell'ufficiale giudiziario devono essere effettivamente svolte con l'ordinaria diligenza nel caso concreto; tuttavia, la mancata indicazione analitica delle indagini nella relata non determina di per sé nullità se le ricerche risultano comunque compiute.
- Quando la relata attesta operazioni direttamente compiute o informazioni acquisite dal pubblico ufficiale, essa fa fede fino a querela di falso per le circostanze coperte da fede privilegiata; la contestazione del loro contenuto richiede specifiche allegazioni e, per gli aspetti di fede privilegiata, gli strumenti processuali appropriati.
- La notificazione eseguita presso il luogo in cui il destinatario ha l'ufficio non richiede una presenza fisica continua, essendo sufficiente una stabile relazione che renda verosimile la reperibilità del destinatario e la conoscibilità dell'atto.
- Le doglianze sulla lesione del diritto di difesa, se fondate su asserite irregolarità notificatorie non adeguatamente provate o specificamente dedotte, non possono condurre all'annullamento della decisione di merito.
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