Cassazione Penale, Sentenza n. 11760/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione alla cosca di 'ndrangheta Facchineri (art. 416-bis c.p., capo 1) e per concorso in estorsione tentata e consumata nei confronti dell'imprenditore Adriano Raso (capi 6 e 7). Lamentava vizi di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza di gravi indizi sia rispetto alle estorsioni che rispetto all'attuale operatività della cosca Facchineri, deducendo che il gruppo avesse cessato l'attività criminale e che i fatti contestati fossero al più attività d'impresa sfruttando una fama pregressa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del riesame avesse adeguatamente illustrato e motivato la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente, fondandosi su dichiarazioni coerenti della persona offesa e su elementi di intercettazione telefonica e ambientale. Ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui, anche in sede cautelare, si può fare affidamento su pronunce giudiziarie non irrevocabili e su emergenze investigative per ritenere l'attuale operatività della cosca Facchineri; alla luce di tali elementi la posizione personale del ricorrente è stata valutata come quella di inviato/intermediario del capo della cosca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la pronuncia è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata richiamata per qualificare la presenza e l'operatività di un'associazione di tipo mafioso (la cosca Facchineri). In sede cautelare è stata ritenuta sufficientemente provata la partecipazione alla struttura associativa sulla base di elementi indiziari e comportamenti coerenti con gli scopi e la struttura della cosca.
artt. 81, 110, 56, 629, 629 secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma n. 3 cod. pen.
artt. 81, 110, 56, 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3., cod. pen.
Richiamate per descrivere i reati-fine contestati (concorso in estorsione tentata e consumata) e le aggravanti/connessioni, e per collegare tali reati all'associazione mafiosa come espressione degli scopi del sodalizio.
art. 273 cod. proc. pen.
Citato nella doglianza del ricorrente; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione della disciplina procedurale invocata, confermando che la motivazione del riesame ha valutato correttamente gli elementi a sostegno della misura cautelare.
art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per ricordare che la verifica definitiva sull'esistenza e operatività del sodalizio spetta alla fase di merito e può avvenire con apporto di prove interne ed esterne; tuttavia in sede cautelare è legittimo fondarsi anche su pronunce non irrevocabili e su elementi indiziari.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ordina l'inoltro per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- In sede cautelare (riesame o appello contro misure cautelari) la sussistenza dell'operatività di un'associazione mafiosa può essere valutata anche con riferimento a pronunce giudiziarie non ancora irrevocabili e su elementi indiziari esterni e intercettazioni, purché la motivazione sia logica e supportata da elementi specifici.
- La combinazione tra dichiarazioni coerenti e costanti della persona offesa e riscontri tecnici (intercettazioni, captazioni) può costituire base sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di estorsione in vista della custodia cautelare.
- Il giudizio cautelare richiede un livello di prova inferiore alla decisione di merito: contestare la misura sostenendo la cessazione storica del sodalizio richiede elementi probatori idonei a contrastare le emergenze investigative, non solo deduzioni sulla fama pregressa.
- La qualificazione di reati-fine (es. estorsioni) come manifestazione dell'associazione mafiosa è legittima se emergono collegamenti funzionali tra le condotte contestate e gli scopi della cosca.
- Le doglianze sulla motivazione devono dimostrare incoerenza, illogicità o mancanza di specificità delle risultanze valutate: la mera enunciazione di alternative interpretative non è sufficiente a scalfire una motivazione articolata e supportata da elementi probatori.
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