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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15557/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza con aggravante connessa a un incidente stradale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità. La difesa ha sostenuto che la decisione si fondasse su elementi inutilizzabili, perché il risultato dell'accertamento alcolemico sarebbe stato acquisito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; inoltre ha censurato le deposizioni della polizia giudiziaria relative a dichiarazioni non verbalizzate. Ha anche contestato la configurabilità dell'aggravante, lamentando l'assenza di una valutazione sul nesso eziologico tra l'incidente e la condotta di guida.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un'effettiva critica della motivazione impugnata e senza la necessaria specifica enunciazione delle ragioni di diritto. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo sia sulla prova della responsabilità, valorizzando la testimonianza dell'operante e il verbale di accertamento sottoscritto dall'imputato, sia sull'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina dell'accertamento. Quanto all'aggravante connessa all'incidente, la Corte ha ribadito che non è necessario accertare un nesso eziologico tra condotta dell'agente e sinistro, essendo sufficiente il collegamento materiale tra sinistro e stato di alterazione psicofisica del conducente. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies

    Integra il reato di guida in stato di ebbrezza; l'aggravante collegata all'incidente non richiede il nesso eziologico tra condotta e sinistro, ma il collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione del conducente.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia risulta validamente dato anche in presenza della madre dell'imputato, sopraggiunta sul luogo dell'incidente, che ha poi indicato il difensore di fiducia alla presenza dell'operante.

  • art. 195 c.p.p.

    La testimonianza del verbalizzante sull'attività di polizia svolta non viola il divieto di testimonianza previsto dalla norma, come ritenuto dalla Corte di merito e condiviso in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017

    Viene richiamato il principio per cui, nella guida in stato di ebbrezza, l'aggravante per il sinistro richiede solo il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione del conducente.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013

    Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, che deve esporre ragioni di diritto e riferimenti alla motivazione impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    Richiamata per il principio sull'onere di specificità dei motivi di impugnazione, applicabile anche al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico specifico con la motivazione impugnata.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione della decisione censurata; la genericità del motivo determina l'inammissibilità.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'aggravante collegata all'incidente stradale non occorre accertare un nesso eziologico tra la condotta di guida e il sinistro; è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione del conducente.
  • La prova della responsabilità può essere legittimamente desunta dalla testimonianza dell'operante di polizia relativa all'attività svolta e dal verbale di accertamento sottoscritto dall'imputato, quando la motivazione dia conto dell'osservanza delle garanzie difensive previste dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sull'utilizzabilità della prova non può essere proposta in modo astratto o meramente assertivo, ma deve misurarsi con la ricostruzione probatoria e con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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