Sentenza n. 10315/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 della Regione Piemonte e dei relativi allegati, con cui sono stati individuati l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i connessi importi di ripiano da queste dovuti alla medesima Regione, nella parte in cui è stato previsto il pagamento, a carico della ricorrente, di una quota di ripiano pari ad € 20.866,61 €; nonché, per quanto possa occorrere: - del decreto del 6 luglio 2022, adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, finalizzato, direttamente o indirettamente, a richiedere alla società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi, ove occorrer possa: (i) l'Accordo, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; (ii) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; (iii) l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; (iv) l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle Amministrazioni convenute: - all'esibizione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ovvero ai sensi degli artt. 63 e 65, comma 3, c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che ha condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati, con particolare riguardo alle fatture ricevute (non solo dalla ricorrente, ma) da tutti i fornitori per l'acquisto di dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018; - alla restituzione delle somme eventualmente pagate, nelle more, dalla società ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, all’esito del ricorso, dovessero risultare, in toto o in parte, non dovute, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute dalla resistente a titolo di interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che ha individuato a carico della ricorrente una quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici pari a 20.866,61 euro, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, deducendo profili di illegittimità non specificati nella sentenza. Ha inoltre chiesto l'esibizione della documentazione posta a base degli atti impugnati e la restituzione delle somme eventualmente versate o trattenute, con interessi e rivalutazione. In vista dell'udienza, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo versato alla Regione Piemonte la quota ridotta del payback prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, valorizzando l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, che attribuisce espressamente rilievo alla competenza del TAR Lazio per i giudizi interessati dal versamento della quota ridotta di payback. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione interessata non aveva depositato le attestazioni di tempestivo versamento previste dalla medesima disposizione. Ha tuttavia accolto la richiesta della ricorrente di definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale, nonché in applicazione dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023
Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite
Il riferimento espresso alla competenza del TAR Lazio è stato ritenuto decisivo per affermare la giurisdizione amministrativa; la cessazione della materia del contendere richiede però la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla norma.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto il giudice ha valorizzato la dichiarazione della ricorrente conseguente al versamento della quota ridotta di payback.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per la peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa al payback per i dispositivi medici può essere desunta anche dal riferimento espresso del legislatore alla competenza del TAR Lazio per i giudizi interessati dalla disciplina della quota ridotta prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023.
- La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 presuppone la produzione in giudizio, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, delle attestazioni di tempestivo versamento previste dalla disposizione.
- In mancanza delle attestazioni necessarie per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente abbia manifestato espressamente di non avere più interesse alla decisione nel merito.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente è valutabile alla luce del principio dispositivo e conduce alla definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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