Cassazione Penale, Sentenza n. 44247/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il rifiuto di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatale per due ipotesi di concorso in cessione di eroina. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della perdurante concretezza e attualità della misura alla luce del tempo trascorso e per altri elementi ritenuti decisivi sulla proporzionalità e adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso che gli elementi addotti fossero diversi da quelli già esaminati nel precedente riesame (giudicato cautelare). Il ricorso è stato considerato aspecifico rispetto al punto decisivo (preclusione del giudicato cautelare) e, anche assumendo che contenesse novità successive al riesame, tali elementi sono risultati inconferenti: il mero decorso del tempo non altera l'idoneità della misura e non sono state fornite altre indicazioni utili. Anche la richiesta di rito abbreviato e la definitività di una decisione cautelare su altra imputazione non incidono sul quadro valutato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Individua il Tribunale come giudice dell'appello nelle questioni cautelari; la Corte ha applicato tale competenza confermando la valutazione di merito.
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le ragioni addotte ai sensi di questo articolo fossero precluse dal precedente giudicato cautelare o, se nuove, inconferenti.
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; la valutazione resa in sede di riesame costituisce giudicato cautelare che preclude la riconsiderazione delle stesse argomentazioni nel successivo tentativo di revoca/sostituzione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso e di disporre le conseguenti pronunce; qui ha portato alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento all'imputazione originaria che era stata annullata in precedenza; la Corte rileva che la successiva esclusione di quel titolo cautelare non ha modificato le valutazioni già compiute in sede di riesame.
Massime di principio
- Il giudicato cautelare formato in sede di riesame preclude che si ripropongano le stesse argomentazioni in una successiva istanza di revoca o sostituzione: per superarlo occorrono elementi nuovi, concreti e rilevanti.
- Il mero decorso del tempo dall'esecuzione della misura cautelare non è di per sé prova sufficiente per la revoca o la sostituzione; bisogna dimostrare cambiamenti concreti nella situazione che incidano sui presupposti della misura.
- La richiesta di rito abbreviato o la definitività di provvedimenti collegati non incidono automaticamente sulla legittimità o adeguatezza della misura cautelare, salvo che non modifichino sostanzialmente il quadro probatorio o il pericolo di fuga/ inquinamento probatorio.
- Il ricorso deve specificamente e contraddittoriamente affrontare la valutazione motivazionale dei giudici di merito: censure generiche o aspecifiche rispetto al nucleo decisivo sono destinate all'inammissibilità.
- Per ottenere la sostituzione o revoca della cautela occorre produrre prove nuove o fatti sopravvenuti che siano direttamente pertinenti alla valutazione della proporzionalità e della necessità della misura.
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