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Sentenza

Sentenza n. 1597/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202402037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo: eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, erronea valutazione dei fatti, illogicità e sproporzione; violazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931, per inidoneità dei fatti valorizzati dall’amministrazione a dimostrare l’inaffidabilità nell’uso delle armi e per carenza di istruttoria; motivazione apparente, violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 97, comma 2, Cost., nonché difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni dell’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali; sviamento dal fine tipico. In particolare, il ricorrente contestava la rilevanza di due episodi: una denuncia del 2011 per tentato danneggiamento, rispetto alla quale era stato assolto nel 2015, e una vicenda per diffamazione aggravata, definita per prescrizione dopo una precedente condanna. Deduceva inoltre la risalenza dei fatti, la loro inidoneità a dimostrare un rischio di abuso delle armi e la contraddittorietà del diniego rispetto al precedente rinnovo della licenza nel 2018.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che gli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza il potere di negare o ricusare la licenza quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi, senza che sia necessario un abuso oggettivamente accertato. La diversa definizione dei procedimenti penali non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente, ai fini amministrativi, la gravità e l’attitudine sintomatica dei fatti. Il danneggiamento del cancello della caserma è stato ritenuto grave per le modalità esecutive; quanto alla diffamazione aggravata, la sentenza d’appello richiamata nel provvedimento aveva confermato il coinvolgimento del ricorrente nella redazione degli scritti minacciosi e diffamatori. Il compendio indiziario è stato quindi considerato idoneo a sostenere il giudizio discrezionale di inaffidabilità. È stata esclusa anche la contraddittorietà con il precedente rilascio o rinnovo della licenza, poiché l’autorità di polizia conserva un’ampia potestà di riesame quando sopraggiungano o siano riconsiderate circostanze rilevanti. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta

    La norma individua ipotesi di diniego necessario e consente inoltre di valorizzare, nel giudizio sull’affidabilità, condanne e condotte rilevanti ai fini della buona condotta.

  • art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina applicabile al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni in materia di armi; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il diniego o la ricusazione della licenza non presuppongono un abuso concreto delle armi, essendo sufficiente un motivato giudizio di inaffidabilità e di mancato affidamento sul non abuso.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il motivo è stato disatteso insieme alle ulteriori censure contro il provvedimento.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, impugnata quale atto presupposto.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali; la censura non è stata accolta.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la sentenza non ravvisa violazioni.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d’armi non richiedono l’accertamento di un abuso concreto delle armi: è sufficiente che l’autorità di pubblica sicurezza motivi l’assenza di affidamento del soggetto sul non abuso, sulla base di elementi obiettivi e sintomatici.
  • Nella valutazione dell’affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo del porto d’armi, l’amministrazione può autonomamente apprezzare la gravità di fatti emersi in procedimenti penali, anche quando questi si siano conclusi con assoluzione, prescrizione o altra definizione non comportante una condanna definitiva, purché il giudizio amministrativo sia adeguatamente motivato e fondato su elementi istruttori concreti.
  • Il precedente rilascio o rinnovo del porto d’armi non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di negare successivamente il rinnovo, poiché il potere di valutazione dell’affidabilità è riesaminabile in presenza di circostanze sopravvenute o di una riconsiderazione di elementi già esistenti.
  • Il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi rientra nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi su un compendio di episodi e indizi, senza che ciascun episodio debba integrare autonomamente una causa automatica di diniego prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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