Cassazione Civile, Ordinanza n. 24617/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un assicurato aveva chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi al 80%, sostenendo che, una volta maturati i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari, la decorrenza della pensione dovesse essere computata applicando la finestra mobile di dodici mesi dalla maturazione di tali requisiti, senza che la cessazione del rapporto di lavoro potesse spostare in avanti l’inizio del periodo di attesa. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto ma con decorrenza posticipata, e la corte d’appello aveva confermato ritenendo che la cessazione dell’attività lavorativa fosse un requisito che doveva essere compreso nel momento di maturazione dei presupposti, così facendo decorrere la finestra solo da quel momento. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione e falsa applicazione della disciplina sulla pensione di vecchiaia anticipata e sulla finestra mobile, sostenendosi che la cessazione del rapporto di lavoro sia una condizione per il concreto conseguimento del trattamento, non un requisito che fa parte della maturazione del diritto, e che l’interpretazione seguita dal giudice di merito costringerebbe l’assicurato a restare senza retribuzione e senza pensione durante il periodo di attesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, per la pensione di vecchiaia anticipata spettante ai soggetti invalidi, il differimento della decorrenza del trattamento non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari previsti dalla legge. La cessazione del rapporto di lavoro è stata qualificata come condizione autonoma per il conseguimento del diritto alla pensione, da coordinare con la finestra mobile, ma non come requisito da cui far decorrere il termine di attesa. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato, cioè violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 12, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
la finestra mobile di dodici mesi opera in modo generale per i trattamenti di vecchiaia; il termine decorre dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi, non dalla cessazione del rapporto di lavoro
art. 1, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
la cessazione del rapporto di lavoro è una condizione per il concreto conseguimento del diritto alla pensione, distinta dai requisiti costitutivi del trattamento
art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
nella fattispecie riguarda la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità e l’integrazione della disciplina dei requisiti sanitari
art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamato insieme agli artt. 1 e 2 come parte della disciplina dei requisiti per il trattamento pensionistico
art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 155
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di pensionamento di vecchiaia e requisiti assicurativi/contributivi
art. 12 preleggi
usato per valorizzare il senso proprio delle parole e la connessione letterale del testo normativo
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per l’applicabilità ratione temporis della disciplina processuale transitoria
Massime di principio
- Nel sistema della pensione di vecchiaia, la disciplina della "finestra mobile" si applica in via generale anche alle forme di pensione di vecchiaia anticipata riconosciute per invalidità, salvo diversa previsione espressa.
- Il termine di differimento della decorrenza del trattamento decorre dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi richiesti dalla legge; la cessazione del rapporto di lavoro non è il momento iniziale di quel termine, ma una condizione distinta per il concreto conseguimento della prestazione.
- Quando la legge distingue tra requisiti costitutivi del diritto e condizioni per il suo conseguimento, non è consentito sovrapporre i due piani interpretativi fino a trasformare una condizione in un requisito da cui far decorrere il periodo di attesa.
- Un’interpretazione che obbligasse il lavoratore a rimanere senza retribuzione e senza pensione durante l’intero periodo di finestra sarebbe irragionevole rispetto alla ratio di contenimento della spesa previdenziale e incompatibile con il bilanciamento perseguito dal legislatore.
- Nel interpretare norme previdenziali che prevedono un differimento della decorrenza, occorre privilegiare il dato letterale, il coordinamento sistematico tra le disposizioni e la funzione della disciplina, evitando letture che restringano oltre misura la possibilità per l’assicurato di continuare a lavorare nel periodo di attesa.
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