Cassazione Civile, Ordinanza n. 12303/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita avente ad oggetto tre appartamenti e due garage, che il promittente venditore non aveva adempiuto e che era stato seguito dal suo fallimento. La creditrice promissaria acquirente aveva poi agito per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la successiva compravendita degli stessi immobili stipulata dal fallito con i terzi acquirenti, proponendo anche domanda di risarcimento dei danni per le somme versate in esecuzione del preliminare. I giudici di merito avevano dichiarato improcedibile la revocatoria, rilevando che, sopravvenuto il fallimento, la legittimazione all'azione spettava al curatore; avevano inoltre escluso l'esame della domanda risarcitoria, ritenendola non specificamente censurata e comunque preclusa dalla sorte della revocatoria. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: violazione dell'art. 81 c.p.c. per avere la Corte territoriale ignorato che la transazione conclusa dal curatore avrebbe, a suo dire, liberato e legittimato il singolo creditore ad agire direttamente; violazione dell'art. 2043 c.c. per il preteso danno derivante sia dalla transazione del curatore a valori inferiori a quelli del bene sia dalla successiva alienazione a terzi; omessa ammissione della prova testimoniale; omesso esame del comportamento del curatore che avrebbe pregiudicato la massa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, quando interviene il fallimento del debitore, l'azione revocatoria ordinaria è esercitata dal curatore nell'interesse della massa e il creditore originario perde legittimazione e interesse ad agire, salvo inerzia del curatore; nel caso concreto il curatore non era rimasto inerte ma aveva promosso l'azione, poi definita transattivamente, con effetti sostitutivi della pronuncia di inefficacia nell'interesse di tutti i creditori. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al risarcimento del danno, alla prova testimoniale e al comportamento del curatore perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto sul fatto che la statuizione di primo grado che aveva ricondotto la domanda risarcitoria nell'alveo della revocatoria non era stata specificamente impugnata, con formazione del giudicato interno su tale qualificazione e conseguente preclusione dell'esame della domanda di danni.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
la legittimazione ad agire va verificata in relazione al titolare del potere sostanziale e processuale; il singolo creditore non può sostituirsi al curatore quando la legittimazione all'azione revocatoria spetta a quest'ultimo nell'interesse della massa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge è escluso quando la censura non incide sulla ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza di nullità processuale è inammissibile se non si confronta con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo astratto o svincolato dalla ragione fondante della decisione.
art. 2043 c.c.
la domanda risarcitoria deve essere autonomamente supportata e specificamente censurata; non può essere esaminata se assorbita o preclusa dalla qualificazione della domanda principale e dal giudicato interno.
L. Fall., art. 66
attribuisce al curatore la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa, in coordinamento con la revocatoria fallimentare.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di una revocatoria ordinaria da parte del singolo creditore, sopravviene il fallimento del debitore e il curatore subentra nella causa esercitando l'azione nell'interesse della massa, il creditore originario perde legittimazione e interesse ad agire, salvo il caso di inerzia del curatore.
- Se il curatore promuove la revocatoria e la definisce mediante transazione, la somma pattuita si sostituisce alla pronuncia di inefficacia dell'atto e resta funzionale alla soddisfazione di tutti i creditori; il singolo creditore non può pretendere un vantaggio ulteriore dalla medesima azione.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi concreta della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su giudicato interno o su una specifica preclusione processuale, i motivi che attaccano profili diversi sono inammissibili.
- La domanda risarcitoria collegata alla revocatoria non può essere esaminata se il giudice di merito ha ritenuto definitivo, per mancata impugnazione, l'inquadramento della pretesa nell'ambito della domanda revocatoria e la conseguente preclusione derivante dall'improcedibilità di quest'ultima.
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