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Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 150 del 02/04/2025 del Responsabile dell’Area pianificazione e assetto del territorio del Comune di Sammichele di Bari, recante la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della l. n. 241/1990, avente ad oggetto la procedura autorizzativa semplificata (PAS) per il “Progetto di impianto fotovoltaico da 9999,25 kW AC –9999,36 kW DC in agro di Sammichele di Bari”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: - il verbale della conferenza di servizi del 19.11.2024; - la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, prot. MIC_SABAP-BA 2320-P del 18.02.2025; - il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, prot. MIC_SABAP-BA 12113-P del 04.10.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALREN S.R.L. il 3\3\2026: per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, - della Determinazione n. 22 del 22 gennaio 2026 con la quale il Comune di Sammichele di Bari, Area Pianificazione e Assetto del Territorio, ha concluso negativamente la Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a seguito di riesame imposto dall’Ordinanza TAR Puglia n. 217/2025 attinente il ricorso n. 872/2025 relativa al “Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dalla potenza complessiva di 9999,25 KW AC – 9999,36 KW DC e relative opere di connessione” in agro di Sammichele di Bari; - del parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio emesso con nota prot. n. 0021970 del 18 dicembre 2025, di ogni altro atto presupposto, connesse e conseguente.

Giustizia amministrativa202500872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché i pareri e gli atti della Soprintendenza posti a fondamento dei dinieghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale n. 150 del 2 aprile 2025, conclusiva in senso negativo della conferenza di servizi decisoria relativa alla procedura autorizzativa semplificata per un impianto fotovoltaico di circa 9,999 MW in agro di Sammichele di Bari, deducendo vizi del diniego concernenti, in particolare, la tardività, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione e l’insussistenza dei presupposti vincolistici richiamati dall’amministrazione. Il diniego era fondato sul rilievo che l’impianto sarebbe ricaduto nella fascia di rispetto di 500 metri da un cimitero comunale sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato la successiva determinazione comunale n. 22 del 22 gennaio 2026, adottata in sede di riesame disposto dall’ordinanza cautelare n. 217/2025, nonché il nuovo parere della Soprintendenza del 18 dicembre 2025. La controversia cautelare ha riguardato la persistente affermazione della tutela ope legis del cimitero e il richiamo a ulteriori contesti paesaggistici, nonostante la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente avesse evidenziato la natura prevalentemente moderna dell’intero complesso cimiteriale e nonostante la Regione Puglia avesse rilasciato un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica di merito per il 17 novembre 2026. Il fumus boni iuris è stato ritenuto sussistente perché la nuova affermazione della tutela ope legis del cimitero non appariva adeguatamente supportata e non teneva conto dei profili critici evidenziati dalla relazione tecnica della ricorrente, secondo cui il cimitero presenta una stratificazione edilizia prevalentemente moderna, realizzata con tecniche e materiali contemporanei, senza una porzione omogenea e storicamente definita qualificabile come monumentale. Il TAR ha inoltre ravvisato una possibile contraddittorietà nel richiamo agli ulteriori contesti paesaggistici, considerato il precedente accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione Puglia. Il periculum in mora è stato riconosciuto in ragione della natura semplificata e accelerata della PAS, della risalenza dell’istanza e degli sviluppi procedimentali e processuali già intervenuti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 14-bis e 14-ter l. 241/1990

    Disciplinano la conferenza di servizi, richiamata per la definizione della procedura autorizzativa relativa all’impianto fotovoltaico.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare e per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    La Soprintendenza ha richiamato la tutela ope legis dell’immobile in quanto risalente a oltre 70 anni; il TAR ha ritenuto che tale affermazione non considerasse adeguatamente i rilievi tecnici sulla natura prevalentemente moderna e non monumentale del cimitero.

  • art. 91 delle NTA del PPTR

    L’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione Puglia è stato valorizzato dal TAR quale elemento istruttorio potenzialmente incompatibile con il successivo richiamo alla tutela di ulteriori contesti paesaggistici.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’affermazione dell’esistenza di un vincolo culturale ope legis deve essere sorretta da un’istruttoria e da una motivazione idonee a dimostrare la riconducibilità concreta del bene alla fattispecie normativa di tutela, non essendo sufficiente il mero richiamo alla sua vetustà.
  • Quando l’amministrazione fonda il diniego di un titolo autorizzativo su un vincolo, deve confrontarsi specificamente con gli elementi tecnici contrari prodotti dall’interessato; l’omessa o insufficiente ponderazione di tali elementi può integrare un difetto istruttorio e motivazionale rilevante ai fini cautelari.
  • La motivazione per relationem a un parere di un’amministrazione tutoria non esonera l’autorità procedente dal verificare criticamente la coerenza e la sufficienza dei presupposti vincolistici posti a fondamento della decisione finale.
  • La successiva qualificazione di un’area come soggetta a tutela paesaggistica può risultare contraddittoria, ai fini del fumus boni iuris, con un precedente accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall’autorità competente, se l’amministrazione non chiarisce le ragioni del diverso apprezzamento.
  • Nella procedura autorizzativa semplificata per impianti energetici, il periculum in mora può essere ravvisato nella natura accelerata del procedimento, nella risalenza dell’istanza e nella protrazione degli effetti preclusivi del diniego.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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