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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7363/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, in sede di rinvio, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato il 18/12/2005 e aveva condannato il Fallimento di Bartolini alla reintegra dei tre lavoratori e al risarcimento ai sensi dell'art. 18 L. n. 300/1970. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi, denunciando tra l'altro: violazioni di norme di procedura civile (omessa pronuncia, motivazione apparente), vizi relativi alla legge fallimentare (mancata ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori e conseguente difetto di interesse), inopponibilità della sentenza alla curatela dopo la dichiarazione di fallimento, violazioni delle norme sui licenziamenti collettivi (omissione dei criteri di scelta e delle comunicazioni previste dalla legge n. 223/1991), e infine la tesi che la reintegra fosse impraticabile per la sopravvenuta cessazione definitiva dell'attività aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte delle censure ritenendole infondate o inammissibili, confermando la competenza del giudice del lavoro a conoscere delle domande dei lavoratori anche in presenza di fallimento e richiamando la giurisprudenza sul rilievo delle comunicazioni nei licenziamenti collettivi. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse valutato se sussistesse una sopravvenuta impossibilità materiale e definitiva della prestazione lavorativa (cessazione totale dell'attività/azzeramento dell'organico) che renderebbe impossibile la reintegra ex art. 18 L. n. 300/1970. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per valutare, sulla base degli elementi probatori, se la reintegra sia effettivamente conseguibile o se debba limitarsi il ristoro al risarcimento del danno per il periodo anteriormente alla cessazione definitiva dell'attività. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il settimo motivo e ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori), art. 18

    Disciplina la reintegra e il risarcimento per licenziamenti illegittimi; la Corte ritiene la reintegra inapplicabile se sopravviene una impossibilità totale e definitiva della prestazione (cessazione dell'attività), nel qual caso si deve limitare al risarcimento.

  • Legge 23 luglio 1991 n.223 (procedura di mobilità), artt. 4 e 5

    "la comunicazione che l'impresa che intende avviare la procedura di mobilità è tenuta a dare all'ufficio regionale del lavoro ai sensi dell'art. 5"

    La comunicazione dei criteri di scelta e l'invio ai competenti uffici e alle rappresentanze sindacali non sono adempimenti formali ma elementi essenziali: la loro omissione può determinare l'inefficacia del licenziamento e giustificare la tutela reintegratoria o risarcitoria a favore del lavoratore.

  • Legge fallimentare, artt. 42, 43, 44, 52, 56

    "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" (modifica dell'art. 43 per effetto dell'art. 41 D.Lgs. n.5/2006, richiamata)

    L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo di merito, ma non interrompe il giudizio di Cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio e non soggetto alle cause generali di interruzione; inoltre la mancata istanza di ammissione al passivo non impedisce la cognizione del credito in sede di lavoro.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 100, 132, 360, 366, 384, 394, 434

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n.5)

    Regole procedurali sulla motivazione e sul sindacato in Cassazione: il controllo di legittimità per vizio di motivazione è ora limitato all'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione; la Corte ha applicato i criteri di inammissibilità relativi alla mancata puntuale riproduzione di atti nel ricorso (art. 366) e richiamato il "minimo costituzionale" della motivazione richiesto dall'art. 111 Cost.

  • Codice civile, artt. 1256 e 1463

    Riferimenti alla disciplina dell'impossibilità sopravvenuta e dell'estinzione delle obbligazioni: la definitiva cessazione dell'attività può costituire causa impeditiva della reintegrazione e legittimare il recesso per giustificato motivo oggettivo; in tale ipotesi il rimedio è il risarcimento per il periodo antecedente alla cessazione.

  • D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5, art. 41 (modifica art. 43 legge fallimentare)

    Ha modificato la previgente disciplina della interruzione del processo con la dichiarazione di fallimento; la Corte spiega che questa modifica non incide sul giudizio di legittimità, che non viene interrotto.

Massime di principio

  • La reintegrazione ex art. 18 L. n. 300/1970 è incompatibile con la sopravvenuta cessazione totale e definitiva dell'attività aziendale; in tali casi il rimedio sostitutivo è il risarcimento per il periodo antecedente alla cessazione, e la valutazione della cessazione dev'essere compiuta caso per caso con adeguata istruttoria.
  • L'apertura del fallimento non impedisce al giudice del lavoro di decidere sulle impugnazioni di licenziamento e sulle domande risarcitorie dei lavoratori, neé la mancata istanza di ammissione al passivo preclude automaticamente la tutela giudiziale del credito in sede lavoristica.
  • Nel procedimento di cassazione le normali cause di interruzione del processo (es. fallimento di una parte) non si applicano: il giudizio di legittimità è caratterizzato dall'impulso d'ufficio e continua, salvo diversa disposizione normativa.
  • Nelle procedure di licenziamento collettivo la comunicazione dei criteri di scelta e l'invio delle informazioni ai competenti uffici e alle rappresentanze sindacali sono requisiti essenziali: la loro omissione può determinare l'inefficacia del licenziamento o dare luogo a rimedi tesi a tutelare il lavoratore.
  • Le censure di motivazione in Cassazione sono ora più circoscritte: si può impugnare per omesso esame solo se si tratta di un fatto decisivo effettivamente discusso; per il resto il sindacato riguarda la presenza del requisito motivazionale minimo richiesto dalla Costituzione.
  • Le doglianze procedurali fondate su documenti o atti di merito non riprodotti puntualmente nel ricorso di cassazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare e riprodurre chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che contesta.

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