Cassazione Penale, Ordinanza n. 34795/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, condannato in primo grado e dalla Corte d’appello di Bologna per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha proposto ricorso per cassazione. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per insussistenza del dolo specifico, in mancanza di prova di un accordo fraudolento tra amministratore di diritto e amministratore di fatto e di un vantaggio economico personale diretto; 2) vizi motivazionali sull’accertamento degli elementi costitutivi e sulla volontà di emettere fatture per consentire l’evasione, sostenendo che non fosse sufficiente il mancato impedimento della condotta altrui; 3) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, poiché, secondo il ricorrente, pur essendo contestata l’emissione volontaria di fatture con finalità evasiva, sarebbe stato condannato per non aver impedito la condotta altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito: il dolo specifico era stato desunto dall’assenza di strutture aziendali, contabilità, competenze, strumenti e altri presupposti per un’effettiva attività d’impresa, nonché dall’assunzione meramente occasionale e opaca della carica di amministratore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e non si confrontava puntualmente con la motivazione: gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano evidenziato l’assenza di struttura e contabilità e l’inattività della società, mentre la prospettata intesa relativa all’alienazione di un immobile era rimasta indimostrata e, comunque, avrebbe potuto corroborare la consapevolezza dell’imputato circa il contributo richiesto. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la dedotta violazione della correlazione tra accusa e sentenza non era stata eccepita in precedenza ed era generica; la condanna era intervenuta per la condotta commissiva contestata, sorretta da dolo specifico. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ragioni per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
la Corte di appello ha accertato l’evidenza del dolo specifico, derivante dall’assoluta assenza di strutture aziendali, di contabilità imprenditoriale, di competenza tecnica, di strumentazione e quant’altro necessario all’esercizio di un’attività di impresa diversa da quella di mera cartiera
Il dolo specifico richiesto per il reato può essere desunto, nel caso concreto, da elementi obiettivi che mostrano l’inesistenza di una reale attività d’impresa e la natura meramente cartolare della società, valutati insieme alle circostanze dell’assunzione della carica.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, ricorrendone i presupposti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio mediante una diversa lettura dei fatti; le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- Nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, il dolo specifico può essere desunto da circostanze concrete quali la totale assenza di strutture, contabilità e mezzi compatibili con un’effettiva attività imprenditoriale, unitamente alle modalità opache e occasionali di assunzione della carica di amministratore.
- La censura relativa alla violazione della correlazione tra imputazione e sentenza è inammissibile se dedotta per la prima volta in cassazione e formulata genericamente; nel caso esaminato, la Corte ha inoltre escluso che la condanna fosse fondata sull’omesso impedimento della condotta altrui, rilevando che riguardava la condotta commissiva contestata.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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