Cassazione Penale, Sentenza n. 2522/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (15/06/2021) con cui Ferraioli è stato ritenuto responsabile della contravvenzione ex art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 272, comma 2 (gestione impianto per falegnameria senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge per insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo: non sarebbe stato dimostrato che i macchinari fossero effettivamente in funzione (solo collegati alla presa elettrica) né la contemporanea utilizzazione, e si cita consulenza tecnica di parte sulla carenza di potenza elettrica. Contesta inoltre la legittimità e la motivazione del provvedimento di confisca dei macchinari, ritenuta meramente apparente e limitata a un generico rapporto di asservimento tra beni e reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato solo in parte fondato. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dirette a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie in ordine alla responsabilità: la condanna è stata confermata poiché il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata e coerente sulle risultanze di sopralluogo, condizioni dei locali e deduzioni difensive. È stato però annullato con rinvio il provvedimento di confisca dei macchinari per carenza della motivazione: il giudice di merito si era limitato a dichiarare la confisca per asservimento ex art. 240 c.p. senza fornire il "quid pluris" richiesto dalla giurisprudenza (dimostrazione del rischio di reiterazione e del nesso strumentale non occasionalmente rilevante). La Corte ha quindi disposto l'annullamento limitato alla confisca e il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio sul punto, osservando che il resto della sentenza (accertamento della responsabilità) è passato in giudicato ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e che nel giudizio di rinvio non operano termini di prescrizione diversi.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 279, comma 1
art. 279, comma 1 d.lgs. 152/2006
Norma che sanziona le emissioni in atmosfera senza autorizzazione; utilizzata per configurare la contravvenzione contestata al titolare dell'impresa.
d.lgs. 152/2006, art. 272, comma 2
art. 272, comma 2 d.lgs. 152/2006
Norma collegata che disciplina attività soggette alla normativa sulle emissioni; richiamata per individuare l'ambito applicativo della fattispecie contestata.
codice penale, art. 240, comma 1
Previsione della confisca facoltativa per beni asserviti alla commissione del reato; la Corte richiede per la sua legittimità non solo il nesso di asservimento, ma anche elementi che rendano probabile la reiterazione dell'attività criminosa (quid pluris) per giustificare la natura cautelare della misura.
codice di procedura penale, art. 624, comma 1
Regola l'effetto dell'annullamento parziale con rinvio: l'annullamento limitato alla confisca comporta il passaggio in giudicato degli altri capi di sentenza e impedisce che il giudizio di rinvio sia influenzato da questioni già definite, incluse quelle relative alla prescrizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare libere valutazioni probatorie; le censure che chiedono un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente e priva di contraddizioni manifeste.
- Per legittimare la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. non basta dimostrare che il bene sia stato usato per commettere il reato: è necessario un "quid pluris" che attesti un rapporto strumentale stabile e la probabilità che il reo, restando in possesso dei beni, reiteri l'attività punibile (id quod plerumque accidit).
- La motivazione del provvedimento di confisca deve specificare quali beni siano oggetto di misura, in che modo sono strumentali al reato e perché il loro mantenimento nella disponibilità del reo sia idoneo a favorire la reiterazione; altrimenti la confisca è annullabile per motivazione apparente.
- Quando la Cassazione annulla solo la parte relativa alla confisca e rinvia, il resto della sentenza (accertamento di responsabilità e pene non annullate) diventa definitivo ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il giudice di rinvio deve limitarsi a riesaminare il punto oggetto dell'annullamento senza riaprire questioni ormai passate in giudicato.
- Le consulenze tecniche e gli accertamenti sulla funzionalità dei macchinari possono essere rilevanti, ma la loro eventuale discordanza con il giudizio di merito non è sufficiente per la Cassazione a meno che non emergano vizi di motivazione o errori di diritto.
- In casi analoghi, chi contesta una confisca deve proporre elementi che mostrino l'assenza del nesso di strumentalità o l'improbabilità di reiterazione; altrimenti la confisca può essere confermata purché adeguatamente motivata.
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