Cassazione Penale, Sentenza n. 27658/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello che lo ha condannato per tentato omicidio e porto d'arma da taglio. I due motivi: (1) violazione degli artt. 56, 575 c.p. in relazione all'art. 582 c.p., deducendo la mancata derubricazione del fatto a lesioni volontarie (contestando la qualificazione dell'oggetto come arma, la pericolosità delle ferite e l'animus necandi); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili e al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (sostiene che la vittima e il gruppo avrebbero provocato o si sarebbero intromessi illegittimamente, giustificando la reazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospongono ricostruzioni alternative dei fatti che impongono un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza dell'apprezzamento motivazionale dei giudici di merito: sussistenza dell'animus necandi valutato sulla base della pericolosità dell'arma (sebbene non rinvenuta), delle sedi colpite (inguine, arteria femorale), della reiterazione dei colpi (sette coltellate) e della forza di penetrazione; esclusione dell'attenuante della provocazione per assenza del fatto ingiusto altrui e della proporzione tra offesa e reazione; legittimo riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato mantenuto (pena rideterminata in appello a sei anni e due mesi e integrazione della pena accessoria dell'interdizione legale). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p. (tentativo)
Richiamato come principio generale: la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di omicidio sulla base della condotta e degli elementi obiettivi e soggettivi riscontrati, senza che la successiva interruzione dell'azione (fuga) escluda il tentativo già consumato.
art. 575 c.p. (omicidio)
Applicato nella forma tentata: la Corte d'appello e il Gip hanno accertato l'animus necandi attraverso la pericolosità dell'arma, i luoghi delle ferite, la reiterazione dei colpi e la forza di penetrazione.
art. 582 c.p. (lesioni)
Richiamato dal ricorrente per chiedere la derubricazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che i giudici di merito abbiano fornito adeguata motivazione per la qualificazione come tentato omicidio, pertanto la derubricazione non è stata adottata.
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)
Sulla scorta dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le valutazioni di merito: i motivi che propongono ricostruzioni alternative sono inammissibili se non indicano errori di diritto o vizi logico‑giuridici nella motivazione.
- Per ottenere la derubricazione da tentato omicidio a lesioni è necessario contestare specificamente e puntualmente le valutazioni probatorie e dimostrare l'assenza dell'animus necandi o l'insussistenza di elementi oggettivi (arma, sedi colpite, reiterazione, forza) su cui i giudici hanno fondato la qualificazione.
- L'attenuante della provocazione richiede la dimostrazione del 'fatto ingiusto altrui' (non mera sensibilità personale) e del nesso psicologico con la reazione; l'esistenza di testimoni concordi può escludere la provocazione se non emerge un comportamento offensivo obiettivamente ingiusto.
- L'aggravante per motivo futile presuppone che la causa esterna sia di tale leggerezza e sproporzione rispetto all'esito da configurare un mero pretesto per uno sfogo violento; la motivazione del giudice deve esplicitare questa valutazione contestualizzata ai fatti.
- In sede di cassazione è essenziale che i motivi dedotti contengano una critica logico‑giuridica puntuale alla motivazione impugnata (indicare le incongruenze, i passaggi illogici o la violazione di norme), altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità.
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