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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00840/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, per il tramite del procuratore speciale, ha impugnato la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo un unico motivo di ricorso: la mancanza di motivazione, con specifico riferimento alla congruità della pena applicata. Il ricorso non conteneva ulteriori censure ed è stato ritenuto dalla Corte anche genericamente formulato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio definito con accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., le statuizioni non illegittime e concordate non possono essere rimesse in discussione con ricorso per cassazione; quanto alla motivazione, è sufficiente la verifica positiva dell'accordo intervenuto tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento recepisce l'accordo tra le parti; le statuizioni concordate, se non illegittime, non sono poi liberamente contestabili in cassazione e la motivazione può esaurirsi nella verifica positiva dell'accordo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, la motivazione del giudice può limitarsi a dare atto della verifica di legalità e della positiva valutazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
  • Le statuizioni non illegittime contenute nell'accordo di patteggiamento non possono essere contestate con ricorso per cassazione sulla sola base di una generica doglianza di difetto di motivazione o di incongruità della pena.
  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile quando miri sostanzialmente a rimettere in discussione elementi concordati e recepiti in sentenza, senza dedurre specifiche illegittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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