Sentenza n. 3489/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’ottemperanza alla sentenza n. 7569/2024 depositata e pubblicata il 25/06/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Claudia Canè, nella causa recante RG 31813/2023 tra Maria Cristina Matone ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e notificata il 3/7/2024, in copia conforme, ai sensi degli artt. 196-octies e 196-undecies disp. att. c.p.c. e per gli effetti dell’art. 475 c.p.c., passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7569/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 7569/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 settembre 2025, la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, presupponendo l’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata o comunque il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza ulteriori statuizioni sull’esecuzione del giudicato, in ragione della dichiarazione della ricorrente circa il sopravvenuto venir meno della materia controversa. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione della ricorrente circa il sopravvenuto venir meno della controversia nel giudizio di ottemperanza.
artt. 196-octies e 196-undecies disp. att. c.p.c.
Le disposizioni sono richiamate nel testo in relazione alla notificazione della sentenza del giudice ordinario in copia conforme.
art. 475 c.p.c.
La disposizione è richiamata nel testo in relazione agli effetti della notificazione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta e il ricorrente dichiara il venir meno della materia controversa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il principio di soccombenza, ponendole a carico dell’amministrazione qualora la controversia sia divenuta priva di oggetto a seguito dell’adempimento dell’obbligo amministrativo.
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