Ordinanza n. 3214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03299/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 03299/2026, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica l'atto amministrativo sostanziale impugnato né i singoli motivi di censura. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato né altra misura cautelare sostanziale. La decisione è stata motivata dalla necessità di approfondire le censure nella più idonea sede di merito e dalla ritenuta adeguatezza della sollecita definizione del giudizio a tutela delle esigenze cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito
Consente al giudice, quando ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, di accogliere l'istanza cautelare disponendo la fissazione sollecita dell'udienza senza concedere una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando le censure presentano profili che richiedono un adeguato approfondimento nella sede di merito e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione o altra misura cautelare sostanziale.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. comporta la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado e la trasmissione della decisione al TAR competente per la sollecita fissazione dell'udienza di merito; le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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