Ordinanza n. 2330/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Odontoiatria Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione sede di prima scelta (Odontoiatria Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione sede di prima scelta (Odontoiatria Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Odontoiatria Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali per l’ammissione a Odontoiatria per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e atti di correzione e valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali n. 418/2025, n. 454/2025, n. 600/2025 e n. 1115/2025, gli atti della procedura selettiva, i quesiti, i verbali di correzione e gli atti della Commissione scientifica, chiedendo l’ammissione a Odontoiatria presso l’Università di Palermo, indicata come prima scelta. Sono state dedotte censure concernenti l’illegittimo mutamento sopravvenuto dei criteri di formazione della graduatoria, la lesione della par condicio, dell’anonimato e dell’affidamento dei candidati, l’asserita mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della preparazione offerta dagli Atenei, la trasparenza delle modalità di correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, gli elenchi dei sinonimi ammessi e il funzionamento del sistema informatico. È stato inoltre prospettato un eccesso di delega e questioni di legittimità costituzionale, in particolare rispetto agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost., con riferimento alla disciplina differenziata applicabile alle università non statali e ai corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via sommaria, ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, intervenuto sulla formazione della graduatoria, si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca un sistema per fasce, con bonus differenziati, idoneo a preservare la preferenza dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e a graduare progressivamente i candidati ammessi in virtù della disciplina sopravvenuta. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami quali esami di profitto. Il mutamento normativo è intervenuto soltanto nella fase di formazione della graduatoria, senza modificare programmi, prove o criteri di valutazione comuni a tutti i candidati. Quanto alla posizione individuale, il ricorrente, avendo conseguito una sola sufficienza, è stato inserito nella graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e immatricolato a Catania, sede di seconda scelta; l’assegnazione diversa da Palermo è stata quindi ricondotta alla posizione di graduatoria. È stata rilevata anche l’assenza della prova di resistenza, poiché non è stato dimostrato che l’eliminazione dei criteri contestati avrebbe consentito una posizione utile per Palermo. Le doglianze relative alla mancata redistribuzione immediata dei posti residui non sono state ritenute manifestamente fondate, considerata la necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni per consentire lo svolgimento del secondo semestre e la possibilità di destinare i posti ad altre esigenze organizzative universitarie. La censura sull’anonimato è stata ritenuta non assistita da elementi concreti: la prospettata conoscenza dei codici identificativi è stata considerata ipotetica e comunque non idonea a incidere sulla correzione informatizzata, effettuata prima dell’abbinamento tra codici e identità. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, risposte corrette, sinonimi, criteri valutativi e sistema informatico necessitano invece di approfondimento istruttorio: il Ministero, il CINECA e le Università sono stati invitati a fornire documentati chiarimenti entro 40 giorni. Sono state ritenute non manifestamente irragionevoli le valutazioni tecnico-discrezionali sulla difficoltà delle prove, sul tempo assegnato e sull’uniformità della didattica. Il TAR ha escluso, allo stato, l’eccesso di delega e il fumus delle questioni costituzionali; ha inoltre escluso il periculum, poiché il ricorrente è già immatricolato a Odontoiatria presso la sede di seconda scelta. È stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, a pena di improcedibilità, con termini e modalità indicati in motivazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per complessivi euro 500,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora.
Invocato per chiedere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione.
Costituisce il quadro normativo primario della riforma dell’accesso ai corsi interessati e rimette alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e la regolazione della rinuncia ai voti.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Fondamento della disciplina ministeriale relativa alla rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione delle università non statali e dei corsi in lingua inglese dalla prima applicazione della riforma è stata ritenuta priva di sufficiente rilevanza e non manifesta infondatezza.
Non impone l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei; la sua ampiezza consente un’applicazione graduale.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria della procedura e requisito iniziale del conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro per l’accesso alla graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce il sistema articolato per sezioni e fasce della graduatoria, consentendo l’inclusione di candidati con una o più sufficienze e prevedendo bonus di fascia e modalità di recupero dei voti rifiutati.
D.M. n. 454 del 16 luglio 2025
Definisce criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità di assegnazione delle sedi.
D.M. n. 600 del 7 agosto 2025
Definisce i posti disponibili per i corsi interessati.
art. 76 Cost.
Il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, un eccesso di delega nella disciplina legislativa e ministeriale della riforma.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione dell’eguaglianza, poiché i criteri di selezione sono oggettivi e la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è sorretta da ragioni organizzative.
art. 34 Cost.
La subordinazione dell’accesso al secondo semestre alla posizione utile in graduatoria è stata ritenuta compatibile con la discrezionalità legislativa nella regolazione dell’accesso programmato.
art. 97 Cost.
La censura non è stata ritenuta adeguatamente specificata né concretamente riferita alla posizione del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria selettiva non è manifestamente illegittima quando preserva la posizione dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e ordina i candidati ulteriormente ammessi secondo fasce progressive corrispondenti alla loro maggiore o minore distanza dai requisiti iniziali.
- Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria senza modificare programmi, prove e criteri di valutazione comuni a tutti, la modifica incide sulla valorizzazione dei risultati nella fase successiva della graduatoria e non altera necessariamente la par condicio o l’affidamento dei partecipanti.
- Il ricorrente che contesta i criteri di formazione di una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, indicando concretamente in quale modo l’eliminazione o la modifica dei criteri contestati avrebbe determinato una posizione utile per ottenere il bene della vita richiesto.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede un’irregolarità non meramente formale e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una mera possibilità ipotetica di conoscenza dei codici identificativi non è sufficiente quando la correzione è informatizzata e l’abbinamento tra candidato e codice avviene dopo la correzione.
- Nelle procedure di accesso programmato che comportano l’iscrizione degli studenti e l’avvio immediato del percorso formativo, la scelta di contenere temporalmente gli scorrimenti può risultare non manifestamente irragionevole se giustificata dall’esigenza di garantire la continuità didattica e la tempestiva organizzazione del semestre successivo.
- La disciplina attuativa che consente l’inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze inizialmente richieste non altera necessariamente i presupposti legislativi per l’accesso al secondo semestre quando resta fermo il conseguimento dei crediti formativi e la collocazione in posizione utile, anche mediante attività di recupero previste dalla disciplina ministeriale.
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