Sentenza n. 402/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione n. -OMISSIS- del 09/10/2025 contenente l'aggiudicazione della gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - SIMOG ID gara -OMISSIS-, con riferimento all'aggiudicazione del Lotto n. 1 - CIG -OMISSIS-; - della Determinazione n. -OMISSIS- del 12/12/2022 del Dirigente Amministrativo dell'ARIC (oggi Areacom) di indizione della gara e approvazione atti di gara;- del Bando della gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2022; - del Disciplinare di gara (e dell'art. 3 del Disciplinare) nella parte in cui stabilisce un vincolo di aggiudicazione ad un solo Lotto; - del Capitolato Tecnico (artt. 3.2-10), del Disciplinare (art. 18.1), dello Schema di Convenzione e di tutta la documentazione di gara (allegati compresi) poiché si pone in contrasto e non ottempera al D.M. 29/01/2021 in materia di Criteri Minimi Ambientali;- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Capitolato Tecnico, la modulistica predisposta dalla centrale di committenza, lo Schema di Convenzione, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato, ove prevede il vincolo di aggiudicazione e ove non rispetta i CAM; - del verbale unico del 15/11/2024 della Commissione Giudicatrice riepilogativo delle sedute pubbliche del 24/01/2024 e 01/10/2024 nonché delle sedute riservate (non indicate nella data e non verbalizzate nelle attività espletate); - di tutti gli atti (consequenziali, connessi e conseguenti) successivamente adottati con riferimento alla gara, tra cui:(i) i chiarimenti resi in gara, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del vincolo di aggiudicazione (13, 21, 26, 30, 36, 52, 56, 72); (ii) tutte le Determinazioni di rettifica e proroga dei termini di presentazione delle offerte (Determine -OMISSIS- del 22/02/2022, -OMISSIS- del 19/01/2023, -OMISSIS- del 16/02/2023, -OMISSIS- del 15/03/2023, -OMISSIS- del 17/03/2023, -OMISSIS- del 28/03/2023); (iii) il verbale n. 1 del seggio di gara in data 20/04/2023; (iv) la Determinazione -OMISSIS- del 21/12/2023 di nomina della Commissione; (v) il verbale unico del 15/11/2024 della Commissione Giudicatrice e tutte le tabelle contenenti i punteggi tecnici ed economici; (vi) il verbale a firma della Commissione giudicatrice relativo alla Seduta pubblica virtuale del 13/03/2025;(vii) il verbale unico di verifica sospetta anomalia del 08.09.2025 a firma del RUP; (viii) il verbale di verifica busta A a firma del RUP prot. 4326 del 09.10.2025; (ix) i provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione; e per la declaratoria dell'inefficacia della convenzione/contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a: (i) in via principale: in accoglimento del I motivo di ricorso, accertata l'illegittimità, e la necessaria disapplicazione, del vincolo di aggiudicazione apposto nella documentazione di gara, condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali per disapplicare il vincolo di aggiudicazione, con ogni effetto e conseguenza di legge, come indicato nel corpo del ricorso; (ii) in via subordinata: - in accoglimento del motivo I, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in accoglimento del motivo II, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in accoglimento del motivo III, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; (iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento del motivo III, condannare la P.A. alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche emendando i vizi censurati, se del caso nominando una nuova Commissione giudicatrice; con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che non sono stati forniti gli atti della procedura) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 10\2\2026: per l’annullamento, con i presenti motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, previa sospensione cautelare, - della Determinazione -OMISSIS- del 30/12/2025 avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – SIMOG ID gara -OMISSIS-. Provvedimento di esclusione ditta -OMISSIS- Service S.r.l. per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante” e della comunicazione a portale dell’adozione della Determina, avvenuta in data 30/12/2025; - della Determinazione -OMISSIS- del 13/01/2026 avente ad oggetto “Rettifica graduatoria finale a seguito della determinazione -OMISSIS- del 30/12/2025” e della nota di comunicazione di tale Determinazione in data 14/01/2026; - della nota prot. -OMISSIS- del 15/10/2025 con cui è stata richiesta la trasmissione degli elenchi del personale; - della nota prot.-OMISSIS- del 10/11/2025 con cui è stato sollecitato l’invio degli elenchi; - ove occorrer possa, dell’art. 27 del Disciplinare ove interpretato nel senso fatto proprio da Areacom nonché ove interpretato nel senso di prevedere a carico del gestore uscente un onere ulteriore e differente rispetto a quello indicato dal CCNL Multiservizi, ossia un obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della documentazione afferente i lavoratori impiegati nel servizio; - degli eventuali atti di segnalazione trasmessi dal RUP all’ANAC e all’AGCM; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento di esclusione di -OMISSIS- Service S.r.l. dalla gara; e per la declaratoria dell’inefficacia della convenzione/contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con l’aggiudicatario del Lotto oggetto di causa; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a: (i) in via preliminare, in accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di esclusione di -OMISSIS- Service S.r.l., condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali all’annullamento dell’esclusione, con ogni effetto e conseguenza di legge, (ii) una volta accolti i motivi aggiunti di ricorso, scrutinare il ricorso principale ed accoglierlo, con le statuizioni tutte di cui all’epigrafe del ricorso principale. con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che non sono stati forniti gli atti della procedura) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 9/4/2026: per l’annullamento, oltre a tutti gli atti gravati col ricorso principale e con i I motivi aggiunti di ricorso, - della Determinazione -OMISSIS- del 24/02/2026 avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – SIMOG ID gara -OMISSIS-. Conferma con integrazioni e nuove motivazioni dell’esclusione ditta -OMISSIS-S.r.l. per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante. Revoca aggiudicazione Lotto 1 ed esclusione dai Lotti 1, 2, 3 e 4” e della comunicazione dell’adozione della Determina (nota prot.-OMISSIS- del 24/02/2026); - delle note -OMISSIS- del 02/02/2026, prot.-OMISSIS- del 13/02/2026, prot. -OMISSIS- del 17/02/2026; - ove occorrer possa, delle note prot. -OMISSIS- del 15/10/2025 e prot.-OMISSIS- del 10/11/2025, già gravate coi I motivi aggiunti di ricorso; - ove occorrer possa, dell’art. 27 del Disciplinare (già gravato con i I motivi aggiunti) ove interpretato nel senso di prevedere a carico del gestore uscente un onere ulteriore e differente rispetto a quello indicato dal CCNL Multiservizi, ossia un obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della documentazione afferente i lavoratori impiegati nel servizio; - di tutti gli eventuali atti di segnalazione trasmessi dal RUP all’ANAC e all’AGCM; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento di esclusione di -OMISSIS- Service S.r.l. dalla gara e di revoca dell’aggiudicazione sul Lotto n. 1; e per la declaratoria dell’inefficacia della convenzione/contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con l’aggiudicatario del Lotto oggetto di causa; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a: (i) in via preliminare, in accoglimento del presente atto e dei primi motivi aggiunti di ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione di -OMISSIS- Service S.r.l., condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali all’annullamento, con ogni effetto e conseguenza di legge; (ii) una volta accolti i motivi aggiunti di ricorso, scrutinare il ricorso principale ed accoglierlo, con le statuizioni tutte di cui all’epigrafe del ricorso principale; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei quattro lotti della gara per il servizio di pulizia, successivo provvedimento di esclusione da tutti i lotti, revoca dell’aggiudicazione del Lotto 1 e rettifica delle graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara, deducendo l’illegittimità del vincolo di aggiudicazione a un solo lotto, la violazione dei Criteri Ambientali Minimi e vizi nella verbalizzazione e nella valutazione delle offerte tecniche. Con primi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 30 dicembre 2025, con cui era stata esclusa da tutti i lotti per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante, contestando il difetto di partecipazione procedimentale, l’adozione dell’esclusione dopo l’aggiudicazione, l’insussistenza degli illeciti, il difetto di motivazione e la violazione della tassatività delle cause di esclusione. Con secondi motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 24 febbraio 2026, che, all’esito di una nuova istruttoria e del contraddittorio, aveva confermato l’esclusione, revocato l’aggiudicazione del Lotto 1 ed esteso l’esclusione ai quattro lotti. Sono stati contestati: la qualificazione dell’atto come conferma anziché convalida; l’impossibilità di escludere l’operatore dopo l’aggiudicazione; l’utilizzazione di indagini penali non sfociate in condanna, penali contrattuali, omissioni dichiarative e vicende riferibili a un procuratore institore; l’inadeguatezza delle misure di self-cleaning; la violazione del principio di tassatività; e la qualificazione della mancata o tardiva trasmissione degli elenchi del personale come grave illecito professionale.
La decisione
Il TAR ha respinto i secondi motivi aggiunti. Ha qualificato il provvedimento del 24 febbraio 2026 come conferma in senso proprio e non come convalida: l’Amministrazione aveva riaperto il procedimento, svolto una nuova istruttoria, acquisito chiarimenti e adottato una nuova motivazione, sostituendo integralmente l’atto precedente; pertanto non si applicava l’art. 21-nonies l. 241/1990. Ha ritenuto legittima l’esclusione successiva all’aggiudicazione, poiché i requisiti generali devono sussistere senza soluzione di continuità fino alla stipula del contratto e l’art. 80, comma 6, d.lgs. 50/2016 consente l’esclusione in qualunque momento della procedura. Nel caso concreto non erano ancora intervenute né la stipula né la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. L’esclusione poteva riguardare tutti i lotti, poiché l’affidabilità è requisito soggettivo e unitario dell’operatore. Il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione amministrativa fondata su plurime indagini penali, misure cautelari, omissioni dichiarative, penali contrattuali e sul ruolo apicale del procuratore institore; ha ritenuto applicabile la cosiddetta teoria del contagio, adeguata la valutazione negativa del self-cleaning e rilevante anche la successiva disapplicazione transattiva delle penali. Ha inoltre ritenuto che la mancata e tardiva trasmissione degli elenchi del personale, necessari per la clausola sociale, integrasse un comportamento contrario a correttezza, trasparenza e leale collaborazione, idoneo a essere valutato come grave illecito professionale. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili perché il provvedimento del 24 febbraio 2026 aveva integralmente sostituito quello del 30 dicembre 2025. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione, poiché la definitiva esclusione impediva alla ricorrente di aspirare all’aggiudicazione o alla rinnovazione della gara. La ricorrente è stata condannata alle spese: euro 5.000 in favore di Areacom e euro 3.000 in favore di ciascun controinteressato costituito, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione non si applica quando il nuovo provvedimento non è una convalida dell’atto precedente, ma una conferma in senso proprio adottata dopo la riapertura del procedimento, una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
Attribuisce alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale di valutare, anche sulla base di fatti non tipizzati, i gravi illeciti professionali idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
Consente di valorizzare, nel giudizio prognostico sull’affidabilità, condotte pregresse e inadempimenti contrattuali, comprese penali rilevanti e reiterate.
art. 80, comma 6, d.lgs. 50/2016
le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura
Impone la verifica continua dei requisiti generali e consente l’esclusione fino alla stipula del contratto, anche dopo l’aggiudicazione.
art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti; fino a tale verifica e alla stipula il procedimento di gara non è definitivamente concluso.
art. 80, d.lgs. 50/2016
La disciplina dei gravi illeciti professionali ha natura amministrativa e selettiva, non sanzionatoria; si applica la disciplina vigente al momento dell’azione amministrativa secondo il principio tempus regit actum.
art. 4 CCNL Multiservizi
La previsione contrattuale sulla trasmissione degli elenchi ai soggetti sindacali e all’appaltatore subentrante non esclude il distinto obbligo di collaborazione verso la stazione appaltante derivante dalla lex specialis e dalla clausola sociale.
Linee Guida ANAC n. 6
Hanno carattere esemplificativo e non esaustivo quanto alle fattispecie rilevanti per la valutazione dei gravi illeciti professionali.
Linee Guida ANAC n. 13
Rilevano l’obbligo e l’opportunità di acquisire dal gestore uscente le informazioni sul personale necessarie per il corretto subentro nell’appalto.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- La conferma in senso proprio di un provvedimento amministrativo ricorre quando l’amministrazione riapre il procedimento, svolge una nuova istruttoria, rinnova la ponderazione degli interessi e adotta una nuova motivazione; essa sostituisce il precedente atto e non costituisce convalida, sicché non è soggetta ai presupposti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Nelle procedure di gara i requisiti generali devono essere posseduti senza soluzione di continuità dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e, nei limiti previsti dalla legge, per l’esecuzione; l’aggiudicazione non impedisce alla stazione appaltante di verificare ulteriormente i requisiti ed escludere il concorrente.
- Il giudizio di affidabilità dell’operatore economico ha natura soggettiva e unitaria: quando viene accertata la perdita dei requisiti di integrità o affidabilità, l’esclusione può estendersi a tutti i lotti ai quali l’operatore ha partecipato, anche se non è risultato aggiudicatario in ciascuno di essi.
- I gravi illeciti professionali possono essere dimostrati anche mediante indagini penali in corso, misure cautelari e altri gravi indizi, senza necessità di una sentenza di condanna, quando le vicende siano pertinenti, omogenee e concretamente idonee a porre in dubbio l’affidabilità dell’operatore; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza o pretestuosità della valutazione amministrativa.
- L’inaffidabilità di un soggetto che rivesta un ruolo apicale o dotato di ampi poteri rappresentativi può riflettersi sull’impresa quando le condotte contestate siano collegate alle funzioni esercitate e all’interesse della società; la stazione appaltante può quindi applicare la cosiddetta teoria del contagio.
- La mancata o tardiva trasmissione, da parte del gestore uscente, delle informazioni sul personale necessarie all’attuazione della clausola sociale può costituire grave illecito professionale, anche se la condotta non è espressamente tipizzata, quando l’obbligo di collaborazione derivi dalla lex specialis, dai principi di buona fede e correttezza e dalle esigenze di regolare subentro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →