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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12629/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore Avv. Vittorio Pendini, impugnava la riforma parziale del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte d'Appello di Firenze dopo giudizio abbreviato; deduceva vizi di motivazione nella valutazione delle chiamate in correità rese dai coimputati Prisco (Giustino) e Vigoriti (Ciro) e contestava la presunta insufficienza dei riscontri esterni individualizzanti (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4). In particolare censurava che i riscontri indicati (tabulati telefonici, contatti con altri indagati, noleggio di furgoni) fossero generici e non individualizzanti, che non vi fossero contatti telefonici diretti tra Ruiu e i chiamanti e che i tabulati fossero di per sé inidonei alla luce della disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132 conv. L. 178/2021. Inoltre rilevava che sentenze di assoluzione in altri procedimenti avrebbero dovuto incidere sulla credibilità dei chiamanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondate le censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova: hanno confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello e del GUP circa la credibilità intrinseca dei chiamanti Prisco e Vigoriti (dichiarazioni giudicate precise, circostanziate e rese in fase precoce) e l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti. La motivazione di primo e secondo grado si integrava soprattutto per il riscontro fornito dalle riprese video (videosorveglianza) e dalle dichiarazioni concordanti dei coimputati, nonché dagli elementi tratti dai tabulati telefonici che collocavano il prevenuto in aree e in tempi compatibili con le rapine. La Cassazione ha inoltre ritenuto corretto l'uso dei tabulati telefonici unitamente ad altri elementi di prova, ai sensi della giurisprudenza interpretativa della disciplina transitoria, e ha escluso efficacia decisiva delle sentenze di assoluzione prodotte in appello (anche perché documentazione introdotta tardivamente). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (la sentenza riporta testualmente "somma di euro tre" con il numero completo non presente nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen.

    La Corte ha applicato il principio per cui le chiamate in correità richiedono riscontri esterni "individualizzanti"; ha ritenuto che tali riscontri possano essere costituiti non solo da prove tecniche autonome ma anche da elementi dichiarativi convergenti e da dati di traffico telefonico integrati con altri elementi probatori

  • art. 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132 conv. L. 178/2021 (norma transitoria sui tabulati)

    disposizione transitoria di cui all'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito nella legge 23 novembre 2021, n. 178

    La Corte ha ritenuto che la regola di valutazione introdotta dalla norma non escluda l'utilizzo dei dati di traffico telefonico a carico dell'imputato qualora tali dati siano valutati unitamente ad altri elementi di prova dotati di autonoma forza dimostrativa; quindi i tabulati sono utilizzabili come riscontro se non sono l'unico elemento

Massime di principio

  • La testimonianza di un coimputato (chiamata in correità) richiede riscontri esterni: tali riscontri possono essere di natura tecnica (videosorveglianza, tabulati) o dichiarativa (altre dichiarazioni accusatorie) purché convergenti e individualizzanti rispetto alla persona e al fatto.
  • I dati di traffico telefonico (tabulati/celle) non sono automaticamente decisivi: hanno valore probatorio se combinati con altri elementi che ne corroborino il contenuto; la normativa transitoria non impedisce il loro utilizzo purché sussista un quadro probatorio integrato.
  • La presenza di corrispondenze parziali o differenze tra più dichiarazioni accusatorie non invalida di per sé la prova: la giurisprudenza privilegia la concordanza sul nucleo essenziale e sostanziale della ricostruzione rispetto alla piena sovrapponibilità formale.
  • Sentenze di assoluzione intervenute in procedimenti distinti non privano automaticamente di efficacia le dichiarazioni rese dai medesimi testi in altro processo; la loro valutazione può essere limitata se introdotte tardivamente o se attengono a vicende processuali diverse.
  • La difesa che contesta riscontri tratti da tabulati deve puntare a mostrare specifiche aporie tecniche (es. dimensione della cella, posizionamento antenne, incongruenze temporali) o l'assenza di altri elementi di corroborazione per indebolire l'autorevolezza di tali elementi.

Testo integrale

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