Cassazione Penale, Ordinanza n. 28776/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponeva censure già svolte in appello; inoltre, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta congrua, non illogica e adeguata, avendo valorizzato i precedenti penali e i carichi pendenti dell'imputato, elementi indicativi di una personalità non incline all'osservanza della legge.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità sia perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello, sia perché volto a censurare una valutazione di merito sulle attenuanti generiche sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato di stupefacenti oggetto del giudizio; il testo non ne approfondisce il contenuto oltre il richiamo alla contestazione
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto del merito, insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
gli elementi di cui a tale norma possono essere richiamati dal giudice del merito per giustificare la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
la dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata a fondamento dell'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze già sottoposte al giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo per illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione, non potendo la Suprema Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che valorizzi elementi negativi tratti dai precedenti penali e dai carichi pendenti dell'imputato, quando tali elementi siano ritenuti indicativi della personalità e dell'assenza di significativi indici positivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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