Sentenza del 05/07/2016 n. 560 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - Rimborso - Termini di prescrizione decennale - Non sussiste - Termini di decadenza biennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del termine decennale è stata esclusa. In materia di IVA, il termine biennale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992 opera come termine speciale di decadenza e prevale sul termine ordinario decennale di prescrizione. Pertanto, una domanda di rimborso presentata oltre il biennio deve essere dichiarata tardiva, con perdita del diritto di farla valere.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il diritto al rimborso dell’IVA fosse soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, applicabile in via generale alle pretese restitutorie. La questione riguardava invece l’applicazione del termine speciale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, che impone di presentare la domanda di restituzione entro due anni dal pagamento oppure dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La norma stabilisce un termine speciale biennale di decadenza per chiedere il rimborso di somme indebitamente versate, applicabile anche alle pretese di restituzione dell’IVA e prevalente rispetto al termine generale di prescrizione decennale.
Massime di principio
- Quando una normativa speciale fiscale stabilisce un termine per presentare una domanda di rimborso, tale termine prevale sul termine ordinario di prescrizione previsto dal codice civile.
- Il termine biennale per il rimborso IVA è un termine di decadenza: una volta scaduto, il diritto non può essere validamente esercitato, anche se non è trascorso il termine ordinario decennale.
- Per verificare la tempestività della domanda occorre individuare la data del pagamento oppure, se successiva, la data in cui è sorto il presupposto per la restituzione.
- In situazioni analoghe è essenziale presentare la domanda entro il termine speciale previsto dalla disciplina tributaria applicabile, senza fare affidamento esclusivo sui termini generali di prescrizione.
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