Corte di giustizia, Sentenza C-439/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2024. — KV contro Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile di Padova. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo dell’anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente. — Causa C-439/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato si applica anche al computo dell’anzianità rilevante per la retribuzione quando il rapporto a tempo indeterminato nasce dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70. I periodi lavorati a termine, anche se anteriori a tale data, non possono essere ignorati automaticamente. Restano possibili esclusioni solo se sorrette da ragioni oggettive.
Calcolo dell’anzianità di servizio del lavoratore a tempo indeterminato e presa in considerazione dei periodi svolti con contratti a tempo determinato anteriori alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta alla mancata presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato, dell’anzianità maturata in base a contratti a tempo determinato eseguiti in tutto o in parte prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE.
Principio di diritto
La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa o prassi che escluda in via assoluta dal calcolo della retribuzione del lavoratore assunto a tempo indeterminato l’anzianità maturata in forza di contratti a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE, salvo che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive. La data di conclusione dei contratti a termine non impedisce di applicare la clausola 4 agli effetti futuri di una situazione che continua a produrre effetti dopo il recepimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 1, clausola 2, clausola 4)
- Articolo 139, paragrafo 2, CE
Calcolo dell’anzianità di servizio e contratti a termine anteriori al recepimento della direttiva 1999/70/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale civile di Padova in una controversia tra un lavoratore e il CNR sul riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in precedenti rapporti a tempo determinato, ai fini della retribuzione dovuta dopo l’assunzione a tempo indeterminato.
Fatti e procedimento principale
KV aveva lavorato per il CNR con tre contratti a tempo determinato: dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995, dal 1o agosto 1995 al 1o agosto 2000 e dal 4 settembre 2000 al 30 settembre 2001, svolgendo mansioni di tecnologo e ricercatore. Dopo aver vinto un concorso pubblico, era stato assunto a tempo indeterminato dal 1o ottobre 2001, ma il CNR non aveva riconosciuto, ai fini dell’anzianità e della retribuzione, i periodi svolti a termine prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE, fissata al 10 luglio 2001. Il lavoratore ha chiesto in giudizio il riconoscimento di tale anzianità e dei conseguenti aumenti retributivi; il CNR ha opposto, tra l’altro, l’irretroattività della direttiva.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro:
- si applichi ai rapporti di lavoro a tempo determinato completamente esauriti prima del 10 luglio 1999;
- si applichi ai rapporti stipulati prima del 10 luglio 1999 ma conclusi tra tale data e il 10 luglio 2001;
- si applichi ai rapporti stipulati tra il 10 luglio 1999 e il 10 luglio 2001 e conclusi dopo quest’ultima data.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE, il cui articolo 2 fissava il termine di recepimento al 10 luglio 2001, e l’accordo quadro allegato, in particolare:
- clausola 1, sull’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a termine e di prevenire gli abusi;
- clausola 2, sull’ambito di applicazione;
- clausola 4, punto 1, sul divieto di trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
- clausola 4, punto 4, sui criteri di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara la questione ricevibile, osservando che l’argomento del governo italiano concerne la norma applicabile nel merito, non l’ammissibilità del rinvio. Nel merito, la Corte precisa che la controversia non riguarda il trattamento durante i rapporti a termine, ma la presa in considerazione di quei periodi ai fini della retribuzione dopo l’assunzione a tempo indeterminato; per questo motivo, occorre interpretare non solo la clausola 4, punto 1, ma anche la clausola 4, punto 4. La Corte ribadisce che il semplice fatto di essere stati occupati con contratti a termine non costituisce una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento deteriore. Inoltre, le norme relative ai periodi di servizio utili per l’inquadramento retributivo rientrano nella nozione di "condizioni di impiego".
Applicazione nel tempo della clausola 4
La Corte richiama il principio generale secondo cui una nuova norma si applica, dal momento della sua entrata in vigore, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la normativa precedente, salvo diversa previsione. Poiché né la direttiva 1999/70 né l’accordo quadro contengono regole speciali sulla loro applicazione nel tempo, gli atti di recepimento devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni anteriori a partire dalla scadenza del termine di recepimento. La situazione del procedimento principale non è considerata definitivamente acquisita prima di tale data, perché riguarda non il passato in sé, ma le conseguenze retributive future dell’anzianità già maturata. La Corte valorizza per analogia la giurisprudenza in materia pensionistica (in particolare Bruno e O’Brien), nella quale è stato ritenuto rilevante anche il computo di periodi anteriori al recepimento quando il diritto si consolida solo successivamente.
Distinzione rispetto all’irretroattività invocata dal giudice nazionale
La Corte respinge l’idea che il caso comporti un’applicazione retroattiva della direttiva, poiché il ricorso non mira a rimettere in discussione la validità o gli effetti dei contratti a termine già eseguiti, ma a far valere, dopo il recepimento, gli effetti futuri di quell’anzianità sulla retribuzione del rapporto a tempo indeterminato. Viene anche escluso il richiamo alla sentenza Volvo e DAF Trucks, poiché quella decisione riguardava la specifica presunzione di danno introdotta dalla direttiva 2014/104/UE, la cui struttura richiedeva la permanenza del cartello; una situazione non comparabile con la clausola 4 dell’accordo quadro.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro osta a che l’anzianità maturata in forza di contratti a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE non sia computata ai fini del calcolo della retribuzione al momento dell’assunzione a tempo indeterminato successiva a tale data, salvo che l’esclusione sia giustificata da ragioni oggettive. Le spese restano rimesse al giudice nazionale.
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