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Sentenza

Sentenza n. 1453/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2742/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2742/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, l'importo complessivo di 2.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un adeguato contrasto alla pretesa documentata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma serve a soddisfare il diritto già riconosciuto dal titolo; pertanto, il conteggio della ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale, su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, dovrà provvedere entro sessanta giorni alla determinazione definitiva del dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata nel giudicato presupposto relativa alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del credito: il diritto e la sua esatta dimensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione debitrice di pagare il capitale riconosciuto dal giudicato e gli accessori dovuti, ma i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla misura e alla decorrenza degli interessi, che devono essere verificati alla luce del titolo e della legge.
  • L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione statale è proponibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle funzioni alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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