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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del decreto trasmesso con nota prot. DGPROF0042759-P-12/07/2024, emesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politi-che in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, “Curso Superior en Higiene Bucodental”, presso "CEU – Universidad San Pablo” di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 01/12/2022, all’espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale; - della nota dell’11 luglio 2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N., ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un’opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo; - del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all’articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del giorno 8 maggio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei confronti della ricorrente, in quanto abnorme e sproporzionata; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei suoi confronti, sulla base dei necessari parametri di proporzionalità e in relazione al complesso iter di studi già acquisito; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga in favore di parte ricorrente l’annullamento o la riduzione della misura compensativa assegnatale, nel rispetto dei parametri di proporzionalità, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202411533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo spagnolo di igienista dentale al superamento, a scelta, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento di 18 mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Spagna al superamento di una misura compensativa, consistente alternativamente in una prova attitudinale su discipline per complessivi 94 crediti oppure in un tirocinio di adattamento di 18 mesi. Ha dedotto la violazione dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, dei principi europei di libera circolazione, concorrenza e proporzionalità, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, il percorso formativo spagnolo sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quello italiano e la misura compensativa costituirebbe una ripetizione abnorme e sproporzionata della formazione già acquisita, senza adeguata valutazione del percorso di studi estero. Il Ministero ha contestato le censure, sostenendo la non sovrapponibilità dei percorsi formativi italiano e spagnolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la misura compensativa. La Conferenza di servizi ha svolto un’istruttoria analitica sui titoli e sui percorsi formativi, verificandone durata, contenuti, impegno teorico e pratico e concordanze e discordanze. Sono state accertate differenze sostanziali: il titolo spagnolo appartiene a una formazione professionale non universitaria riconducibile al livello di cui all’art. 11, lett. c), della direttiva 2005/36/CE, mentre la qualifica italiana ha natura universitaria ed è riconducibile all’art. 11, lett. d); inoltre, il percorso spagnolo dura due anni e comporta 2.000 ore complessive, mentre quello italiano dura tre anni e prevede 4.500 ore. La Conferenza ha altresì individuato carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti, tra cui tecniche mediche applicate all’igiene dentale, discipline odontostomatologiche, scienze cliniche interdisciplinari e medicina legale, ritenute necessarie per le competenze preventive e le correlazioni tra patologie orali e compromissioni sistemiche. Il Collegio ha quindi escluso difetto di istruttoria, travisamento, carenza motivazionale e sproporzione della misura, richiamando precedenti conformi della Sezione. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto né ufficiale nello Stato d’origine. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una misura compensativa quando sussistono differenze sostanziali tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e la possibilità di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale; il giudice richiama in particolare il comma 8-bis quale base della misura compensativa.

  • art. 11 direttiva 2005/36/CE

    La diversa classificazione dei livelli formativi consente di rilevare una difformità tra la formazione professionale non universitaria spagnola, riconducibile alla lett. c), e la formazione universitaria italiana, riconducibile alla lett. d).

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    È richiamato, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, per escludere l’obbligo di riconoscere titoli di formazione non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato d’origine.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame della domanda di riconoscimento, un titolo ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e sia privo di carattere ufficiale in quello Stato.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria, proposta anche in forma specifica e subordinatamente per equivalente, non è accolta in ragione della legittimità dell’atto impugnato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo e la recezione dell’istruttoria e delle valutazioni della Conferenza di servizi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione può imporre una misura compensativa quando accerti differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta dall’ordinamento nazionale, sia quanto al livello della formazione sia quanto alla durata e ai contenuti professionalizzanti.
  • La misura compensativa è legittima quando deriva da un’istruttoria analitica che confronti i percorsi formativi estero e nazionale, considerando durata, monte ore, contenuti teorici e pratici e competenze effettivamente acquisite.
  • La motivazione del provvedimento di riconoscimento può essere adeguatamente assolta mediante il richiamo alle valutazioni della Conferenza di servizi, purché tali valutazioni espongano in modo concreto le difformità formative e le carenze contenutistiche rilevanti.
  • La durata di un tirocinio di adattamento non è sproporzionata quando risulti giustificata dalla minore durata e dal minore monte ore del percorso estero e dalle carenze individuate nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti della formazione nazionale.
  • Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento professionale, un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto né dotato di carattere ufficiale nello Stato d’origine.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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