Ordinanza n. 2699/2026 - Roma, Sezione 5Q
per LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad in ordine all'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan di provvedere in ordine alle menzionate istanze E PER LA CONDANNA - Dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione consolare sulle istanze di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e di fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio sulle istanze di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e di fissazione dell'appuntamento, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio è emerso che l'appuntamento era stato fissato per il 4 giugno 2026; il ricorrente ha tuttavia ritenuto tale fissazione non satisfattiva e ne ha chiesto l'anticipazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, acquisire dall'amministrazione una relazione sulla possibilità materiale di anticipare l'appuntamento già fissato. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando all'amministrazione il termine di trenta giorni, e ha rinviato la trattazione al 14 aprile 2026. La richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata esaminata nel merito. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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