Regolamento (UE) 2022/2123
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce standard uniformi per le notifiche che le autorità competenti devono trasmettere all’ESMA in relazione alle norme nazionali sul marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding. La finalità è ridurre le divergenze informative tra Stati membri, semplificare il trattamento delle notifiche e rendere più chiara la pubblicazione che l’ESMA deve effettuare ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503. Il testo contiene inoltre due modelli distinti, uno per le notifiche iniziali e uno per le notifiche di modifica, con indicazione del punto di contatto, dei termini e delle modalità di trasmissione.
Norme tecniche di attuazione per i formulari, i modelli e le procedure standard delle notifiche all’ESMA sulle prescrizioni nazionali in materia di marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle autorità competenti degli Stati membri che devono notificare all’ESMA, ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503, le disposizioni nazionali relative alle comunicazioni di marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding e le successive modifiche di tali disposizioni. Opera nell’intero ambito dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina direttamente i fornitori di crowdfunding, ma il canale, i tempi e la forma delle notifiche che le autorità nazionali devono inviare all’ESMA.
Norme tecniche di attuazione per le notifiche all’ESMA sulle prescrizioni nazionali di marketing per il crowdfunding
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione stabilisce le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) 2020/1503 in materia di notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali sulle comunicazioni di marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding. La ratio, evidenziata nei considerando, è uniformare forme e procedure per ridurre le divergenze tra Stati membri, agevolare l’attività di pubblicazione dell’ESMA e diminuire l’incertezza giuridica per gli operatori che operano su base transfrontaliera.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sull’articolo 28, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/1503. Il legislatore europeo sottolinea che l’armonizzazione dei formulari e delle procedure standard rende più efficiente il trattamento delle notifiche da parte dell’ESMA e permette di pubblicare informazioni più chiare sulle prescrizioni nazionali rilevanti per il marketing dei servizi di crowdfunding.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni non riguardano direttamente i fornitori di servizi di crowdfunding, ma le autorità competenti degli Stati membri. Oggetto della disciplina sono le notifiche all’ESMA delle misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding, nonché le notifiche di successive modifiche di tali misure. La disciplina opera in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Punto di contatto con l’ESMA
L’articolo 1 impone all’ESMA di comunicare alle autorità competenti i propri recapiti, incluso un indirizzo elettronico dedicato, da utilizzare per le notifiche previste dall’articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503. Si tratta del canale formale di interazione per la trasmissione delle informazioni nazionali.
Termini di notifica
L’articolo 2 distingue tra notifica iniziale e notifica di modifica:
- le autorità competenti devono notificare le misure nazionali già esistenti entro due mesi dal 28 novembre 2022, per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
- le modifiche delle misure nazionali devono essere notificate prima della data di applicazione della modifica nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3.
Modelli standardizzati e modalità di trasmissione
L’articolo 3 stabilisce che le notifiche devono essere effettuate mediante due modelli distinti:
- allegato I per le notifiche relative alle misure nazionali iniziali di cui all’articolo 28, paragrafo 2;
- allegato II per le notifiche di modifiche di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Entrambi i modelli devono essere trasmessi utilizzando l’indirizzo elettronico fornito dall’ESMA ai sensi dell’articolo 1.
Contenuto dei modelli
L’allegato I prevede, in primo luogo, informazioni di carattere generale: data della notifica, Stato membro, autorità competente, indirizzo della sede legale e dati della persona responsabile della notifica (nome, telefono, e-mail). Segue una sezione dedicata alle disposizioni nazionali notificate, con indicazione del tipo di misura (legislativa, regolamentare o amministrativa), del titolo ufficiale nella lingua originale, della traduzione in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, della data di entrata in applicazione, del collegamento ipertestuale al testo ufficiale, di una sintesi e di eventuali informazioni supplementari.
L’allegato II riprende la stessa struttura generale per le notifiche di modifica, ma richiede dati specifici relativi alle modifiche intervenute: data di adozione della misura modificativa, data di entrata in applicazione, collegamento al testo ufficiale aggiornato e una sintesi della disposizione nazionale notificata aggiornata in seguito alle modifiche. Anche qui sono previste informazioni supplementari facoltative.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Punto di contatto con l’ESMA
L’ESMA deve comunicare alle autorità competenti i propri recapiti, incluso l’indirizzo elettronico da utilizzare per le notifiche relative all’articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503 (art. 1).
Termini per le notifiche nazionali
Le autorità competenti devono notificare le prescrizioni nazionali già esistenti entro due mesi dal 28 novembre 2022, per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafo 2. Le modifiche successive devono essere notificate prima della data di applicazione della modifica nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3 (art. 2).
Modelli obbligatori e trasmissione
Per le notifiche iniziali di misure nazionali in materia di marketing si usa il modello dell’allegato I; per le notifiche di modifiche si usa il modello dell’allegato II. Entrambi i modelli devono essere trasmessi tramite l’indirizzo elettronico indicato dall’ESMA (art. 3).
Contenuto dei modelli
L’allegato I richiede informazioni generali sul mittente, sullo Stato membro e sull’autorità competente, nonché i dati del responsabile della notifica, e una sezione dedicata ai dettagli della misura nazionale notificata: tipo di misura, titolo ufficiale, traduzione del titolo, data di entrata in applicazione, link al testo ufficiale, sintesi e informazioni supplementari facoltative. L’allegato II segue una struttura analoga, ma è adattato alle modifiche delle misure nazionali, richiedendo anche le date di adozione ed entrata in applicazione della modifica e una sintesi aggiornata della misura modificata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 4).
Come è indicizzato
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