Cassazione Penale, Sentenza n. 3650/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello articolando due motivi: (1) vizio di motivazione nella ritenuta della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che la Corte non avrebbe valutato in concreto la maggiore attitudine a delinquere e si sarebbe limitata a formule generiche; (2) violazione del divieto di reformatio in peius, lamentando che la Corte di appello avrebbe aumentato la pena per recidiva di un terzo rispetto al calcolo fatto dal giudice di primo grado, con conseguente peggioramento della posizione del ricorrente in violazione del divieto di riformare in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la recidiva valorizzando non solo i precedenti penali ma anche la condotta concreta dell'imputato, cioè elementi che giustificano la valutazione della attuale pericolosità sociale; il ricorrente non ha confutato il ragionamento complessivo e ha limitato la censura ad aspetti formali. Sul secondo motivo la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato: il Tribunale aveva adottato un procedimento errato nella determinazione della pena dopo il rito abbreviato e la Corte di appello ha corretto il procedimento dopo aver assolto dall'uno dei reati in continuazione, applicando legittimamente l'aumento per la recidiva sulla pena base e rispettando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada
Il reato previsto in tali commi era inizialmente contestato ma la Corte di appello ha assolto l'imputato rispetto a questo capo di accusa; la Cassazione registra l'assoluzione e non entra nel merito del reato strada
art. 336 c.p.
Si tratta del reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile (minaccia per far omettere un atto d'ufficio). La condanna per tale reato è stata confermata in sede di appello e non eccede l'esame di legittimità della Cassazione, che ne ha rilevato la legittimità della valutazione complessiva della pena
art. 99, comma 4, c.p.
La norma sulla recidiva è stata applicata perché la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione fondata sui precedenti penali e sulla condotta concreta attuale, che esistesse un'attuale pericolosità sociale giustificativa dell'aumento per recidiva
divieto di reformatio in peius (principio di diritto)
La Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione del divieto in quanto la correzione della determinazione della pena da parte della Corte di appello è avvenuta a seguito della modifica del quadro fattuale/accertativo (assoluzione da un reato in continuazione) e per adeguare correttamente il calcolo della pena; dunque l'intervento non ha illegittimamente peggiorato la posizione del ricorrente
regime della riduzione per il rito abbreviato (normativa processuale collegata)
La riduzione di un terzo per il rito abbreviato è stata applicata: la Corte ha valutato correttamente l'operazione combinata tra aumento per recidiva e riduzione per il rito, pervenendo alla pena definitiva
Massime di principio
- Per contestare efficacemente la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. non è sufficiente una critica formale alla motivazione: è necessario confutare il giudizio complessivo dimostrando, con argomentazioni concrete, l'assenza della attuale pericolosità sociale o la non pertinenza dei precedenti.
- Se il giudice d'appello corregge errori nella determinazione della pena commessi in primo grado (anche se ciò comporta un aumento rispetto al calcolo precedente), tale correzione non costituisce automaticamente una reformatio in peius se è funzionale ad adeguare la pena al nuovo quadro di fatto o di diritto emerso in appello (per es. assoluzione di capi precedentemente considerati in continuazione).
- Nelle impugnazioni in Cassazione è importante affrontare nei motivi i ragionamenti sostanziali compiuti dal giudice, non soltanto le formule lessicali usate: la Corte di legittimità valuta il tenore complessivo della motivazione.
- Quando si censura il calcolo della pena (continuazione, recidiva, riti alternativi), è utile fornire un prospetto numerico chiaro e spiegare perché la correzione operata in sede di appello sia illegittima o abbia portato a un peggioramento vietato.
- Avviare ricorsi privi di presa sui rilievi essenziali o meramente formali può determinare la dichiarazione di inammissibilità e l'obbligo di rifondere spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
- Il combinato disposto tra aggravanti (es. recidiva) e benefici (es. riduzione per rito abbreviato) può essere ricalcolato in appello per adeguare la pena al nuovo profilo di responsabilità emerso; occorre dunque valutare l'impatto complessivo e non singoli incrementi isolati.
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