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Sentenza

Sentenza n. 2818/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, - della nota del -OMISSIS-con cui Terna spa ha disposto la sospensione delle idoneità della -OMISSIS- s.r.l. nei Comparti Merceologici -OMISSIS-"Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT" e -OMISSIS- "Manutenzione aree a verde e giardinaggio" dell'Albo Qualificazione di Terna; - del presupposto provvedimento del -OMISSIS- con cui il Comitato di Qualificazione di Terna ha approvato la sospensione delle idoneità (-OMISSIS-e -OMISSIS-); - del presupposto avvio del procedimento, comunicato il 4 giugno 2025, di sospensione o revoca dei provvedimenti di "Idoneità -OMISSIS-" e "Idoneità -OMISSIS-"; - ove occorra, della nota del 7 luglio 2025 con cui Terna s.p.a. ha prorogato il termine per la conclusione del procedimento; - ove occorra, del presupposto provvedimento del 15 maggio 2025 con il quale Terna ha comunicato alla ricorrente il "congelamento" delle idoneità possedute "in via di massima cautela per sopraggiunti gravi elementi che rendono dubbia l'integrità e affidabilità dell'Operatore Economico"; - di tutti gli atti presupposti, ivi compreso, in parte qua, l'art. 10, art. 10.1. e 16 del Regolamento del Sistema di Qualificazione di Terna S.p.a. - Normativa Generale, nonché del documento "Condotte che costituiscono gravi illeciti professionali", nonché dei provvedimenti di idoneità ai Comparti Merceologici -OMISSIS- "Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT" e -OMISSIS- "Manutenzione aree a verde e giardinaggio" nella parte in cui stabiliscono l'"obbligo fornire ogni comunicazione, informativa e/o semplice aggiornamento in merito a qualsiasi ulteriore e diverso evento rilevante, anche solo potenzialmente, ai fini dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii" se interpretati nel senso di imporre un obbligo di comunicazione con riferimento ai fatti penali potenzialmente incidenti sull'affidabilità professionale della società occorsi a soggetti cessati dalle cariche rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3 del d.lgs. 36/2023 e, in ogni caso, indipendentemente dalla legale conoscenza degli stessi da parte dell'operatore economico; - in via derivata, del provvedimento del -OMISSIS- con cui Terna S.p.a. ha annullato la Gara n. -OMISSIS-per "attività di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT su tutto il territorio nazionale"; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente; e per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202512154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione per sei mesi delle idoneità dell’operatore economico nell’Albo di qualificazione Terna, preceduto da congelamento cautelare, per omessa comunicazione di un procedimento penale a carico dell’ex legale rappresentante e per ritenuta insufficienza delle misure di self-cleaning; impugnati anche gli atti presupposti e, in via derivata, l’annullamento della gara cui la società aveva partecipato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la sospensione delle proprie idoneità nell’Albo di qualificazione di Terna, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 94, 95, 96, 98 e 169 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, della disciplina interna del Sistema di qualificazione Terna e dei principi di tempus regit actum, proporzionalità, buona fede, legittimo affidamento e fiducia, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. La società ha sostenuto di non avere conosciuto il procedimento penale a carico dell’ex legale rappresentante prima delle comunicazioni di Terna del maggio 2025 e di non poter quindi essere ritenuta inadempiente all’obbligo informativo. Ha inoltre dedotto che l’ex amministratore aveva cessato le cariche societarie e che la società aveva adottato misure di self-cleaning, tra cui la segnalazione all’Organismo di vigilanza, la revisione del modello ex d.lgs. 231/2001 e la cessazione di ogni investitura onoraria. Con il secondo motivo ha lamentato l’insufficiente valutazione di tali misure e la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che l’omissione informativa non potesse costituire autonomamente un grave illecito professionale. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, per non avere Terna valutato adeguatamente i fatti penali contestati all’ex rappresentante come potenzialmente incidenti sulla moralità professionale. Terna ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei precedenti provvedimenti di congelamento e della prima sospensione, e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. I provvedimenti di congelamento non erano atti presupposti meramente confermati dalla successiva sospensione, poiché quest’ultima era stata adottata all’esito di un autonomo procedimento, con nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. La mancata impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dal Comitato il 6 giugno 2025 non era invece imputabile alla ricorrente, non risultando che tale atto fosse stato comunicato prima del provvedimento definitivo. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto verosimile che la società conoscesse già il procedimento penale, considerato che le perquisizioni avevano interessato la sede sociale, gli uffici del legale rappresentante, commerciale e gare, con assistenza di personale della società; che i fatti riguardavano il periodo in cui l’ex rappresentante era amministratore e socio unico; e che, anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore, egli aveva conservato ulteriori collegamenti con la società, quali incarichi, procura, gestione tecnica, presidenza onoraria e partecipazioni indirette nella catena societaria. La mancata comunicazione di un procedimento per plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare riconducibili anche a Terna è stata ritenuta violazione dell’obbligo previsto dall’art. 10.1 della Normativa Generale Terna, obbligo riferito a ogni evento potenzialmente rilevante per l’affidabilità e l’integrità dell’operatore. L’obbligo informativo sussiste indipendentemente dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte dell’ente aggiudicatore e non è escluso dall’adozione di misure di self-cleaning. Il TAR ha chiarito che l’omissione dichiarativa non costituisce una causa autonoma e atipica di esclusione, ma può costituire il presupposto fattuale e giuridico per l’adozione, secondo la disciplina del sistema di qualificazione, di una misura cautelare e temporanea quale la sospensione. La sospensione era quindi legittima perché espressamente prevista dall’art. 16 della Normativa Generale in caso di violazione degli obblighi informativi e di sopravvenuta compromissione dell’affidabilità. Le misure di self-cleaning sono state ritenute tardive e insufficienti: salvo la cessazione dalla carica di amministratore, erano state adottate dopo il rinvio a giudizio e il congelamento delle idoneità, mentre permanevano collegamenti societari indiretti dell’ex amministratore. Il provvedimento risultava adeguatamente motivato, avendo Terna indicato sia la condotta omissiva sia la gravità dei fatti penali e la necessità di verificare il permanere dei requisiti di integrità e affidabilità. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancata prova dell’an del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10.1 Normativa Generale del Sistema di Qualificazione Terna

    L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. ... Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di Terna in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti.

    Impone per tutta la durata della qualificazione la comunicazione di ogni evento potenzialmente rilevante per l’affidabilità e l’integrità dell’operatore; la violazione può giustificare i provvedimenti disciplinati dall’art. 16 della Normativa Generale.

  • art. 16 Normativa Generale del Sistema di Qualificazione Terna

    Il provvedimento di sospensione ... è comminabile ... in caso di ... inadempimento degli obblighi informativi.

    Consente l’adozione di una sospensione temporanea e cautelare della qualifica in presenza di violazioni degli obblighi informativi o di altri eventi gravi; la misura è revocabile se vengono meno le condizioni che l’hanno determinata.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio ha contraddistinto il procedimento autonomo conclusosi con la sospensione, contribuendo a escludere la natura meramente confermativa rispetto ai precedenti congelamenti.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Rientra tra le disposizioni sui requisiti di ordine generale richiamate dalla disciplina di qualificazione Terna.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale parametro relativo all’affidabilità professionale e agli eventi potenzialmente rilevanti da comunicare.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nella disciplina degli obblighi informativi e delle conseguenze connesse ai requisiti di ordine generale.

  • art. 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023

    Le contestazioni di turbativa d’asta a carico dell’ex legale rappresentante sono ritenute riconducibili a fatti rilevanti anche ai fini del grave illecito professionale; ciò rafforza l’obbligo di comunicazione, senza trasformare l’omissione in una causa autonoma di esclusione.

  • art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023

    È richiamato tra i requisiti e le circostanze potenzialmente rilevanti ai fini degli obblighi informativi previsti dal sistema di qualificazione.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è violato, poiché la sospensione della qualifica non introduce una nuova causa di esclusione dalla gara, ma costituisce una misura cautelare temporanea prevista dalla disciplina del sistema di qualificazione.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    È richiamato dal provvedimento di Terna e dal giudice quale disciplina previgente del grave illecito professionale, in relazione ai fatti contestati.

  • artt. 81, 110 e 353 c.p.

    Le imputazioni per turbata libertà degli incanti costituiscono il fatto penale grave la cui omessa comunicazione ha fondato la sospensione.

  • art. 247 e ss. c.p.p.

    Le perquisizioni eseguite presso la sede e gli uffici della società sono valorizzate come indici della conoscenza del procedimento penale da parte dell’operatore.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dell’an del danno.

Massime di principio

  • Nell’ambito di un sistema di qualificazione istituito da un ente aggiudicatore operante nei settori speciali, l’obbligo assunto dall’operatore economico di comunicare ogni evento potenzialmente rilevante per i requisiti di integrità e affidabilità può comprendere la pendenza di un procedimento penale a carico dell’ex legale rappresentante, quando gli elementi concreti della vicenda rendano verosimile la conoscenza del procedimento da parte della società.
  • La sospensione della qualificazione prevista dalla disciplina interna del sistema di qualificazione costituisce una misura cautelare, temporanea e revocabile, legittimamente adottabile per la violazione degli obblighi informativi e per la necessità di verificare il permanere dell’affidabilità dell’operatore economico.
  • L’obbligo informativo relativo a fatti rilevanti sussiste anche quando l’ente aggiudicatore abbia acquisito aliunde conoscenza dei medesimi fatti; tale conoscenza non esonera l’operatore dall’adempimento dell’obbligo assunto nel sistema di qualificazione.
  • L’omissione dichiarativa di eventi rilevanti non costituisce, di per sé, una causa autonoma e atipica di esclusione dalla gara in contrasto con il principio di tassatività, ma può costituire il presupposto per una misura cautelare prevista dalla disciplina del sistema di qualificazione, con effetti temporanei sulla possibilità di essere invitati o affidatari.
  • Le misure di self-cleaning hanno efficacia pro-futuro: non cancellano automaticamente gli illeciti pregressi né ripristinano di per sé l’affidabilità dell’operatore. L’amministrazione deve prima valutare la gravità della condotta pregressa e poi verificare, con autonoma valutazione, se le misure adottate siano idonee a superare il giudizio negativo.
  • Un provvedimento successivo non è meramente confermativo di un precedente quando sia stato adottato all’esito di un autonomo procedimento, di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi; in tal caso la sua impugnazione è autonoma e non richiede necessariamente la previa impugnazione del provvedimento provvisorio precedente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneQualificazione delle imprese e SOAAggiudicazione, revoca e annullamento della garaInvalidità del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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