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Sentenza

Sentenza n. 9396/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, a) della comunicazione prot. 418/2025 del 26.2.2025 a firma del Presidente della FNOFI, con la quale è stato espresso il diniego sulla richiesta di convocazione del Consiglio nazionale del 12.12.2024 a firma dei ricorrenti, in qualità di Presidenti di OFI territoriali, ad oggetto “Richiesta di Convocazione Urgente del Consiglio Nazionale ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento di Funzionamento FNOFI in merito al “caso Messina” come da nota PEC del Dott. S… M…. del 09/12/2024” (doc. 1); b) della comunicazione prot. 21/2025 del 7.1.2025 a firma del Presidente della FNOFI, con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego sulla predetta richiesta di convocazione del Consiglio nazionale del 12.12.2024 (doc. 2); c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202503868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Presidente della federazione nazionale di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale, preceduto da preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (componenti organo collegiale)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui il Presidente della federazione nazionale ha rifiutato di convocare il Consiglio nazionale, su richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei suoi componenti, per discutere una segnalazione relativa a presunte irregolarità nella gestione amministrativo-contabile dell’Ordine territoriale di Messina, incluse le prerogative e l’indipendenza del Collegio dei revisori. Hanno dedotto la violazione degli artt. 8 e 9 del Regolamento interno della federazione e degli artt. 3, 5 e 97 Cost., sostenendo che, in presenza del quorum e dell’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente fosse tenuto a convocare l’adunanza entro venti giorni, senza alcun potere di filtro o valutazione discrezionale. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento e carenza dei presupposti, contestando l’assunto secondo cui il Consiglio nazionale sarebbe privo di competenza a discutere questioni riguardanti gli Ordini territoriali, nonché la riconducibilità esclusiva della materia al Comitato centrale. È stata altresì dedotta la falsa applicazione della legge n. 241/1990 e lo sviamento, in ragione del ritardo di oltre due mesi e mezzo nella definizione della richiesta. Il Ministero della Salute ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre l’Ordine di Messina ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, sostenendo anche l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire proposta dall’Ordine di Messina. Ha ritenuto che, poiché il Consiglio nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini territoriali, i ricorrenti fossero legittimati a chiederne la convocazione e che il diniego producesse una lesione attuale e perdurante delle loro prerogative. Ha invece accolto l’eccezione del Ministero della Salute, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva poiché nessun atto ministeriale era stato impugnato. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato il diniego. L’art. 8 del Regolamento individua quale presupposto sostanziale della convocazione straordinaria la sussistenza di esigenze della professione, mentre gli artt. 8 e 9, letti congiuntamente, stabiliscono che, quando la richiesta provenga da almeno un sesto dei componenti del Consiglio nazionale e indichi puntualmente gli argomenti da inserire all’ordine del giorno, il Presidente è tenuto a indire e fissare l’adunanza entro venti giorni. Il Presidente non dispone quindi di un potere preventivo di valutare l’ammissibilità o la pertinenza degli argomenti rispetto alle competenze del Consiglio nazionale, né può negare la convocazione ritenendo la materia attribuita al Comitato centrale o potenzialmente lesiva dell’autonomia degli Ordini territoriali. Il giudice ha compensato integralmente le spese in considerazione della peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946

    Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

    La composizione del Consiglio nazionale conferma la legittimazione dei Presidenti degli Ordini territoriali a far valere le prerogative connesse alla partecipazione all’organo.

  • art. 7 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946

    Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini.

    La disposizione definisce i compiti generali delle federazioni nazionali nei confronti degli Ordini territoriali.

  • art. 8 Regolamento interno FNOFI

    Il Consiglio nazionale può riunirsi in adunanza straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per l’esplicazione di esigenze della professione; la convocazione è disposta anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/6 dei componenti, che devono indicare gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.

    La convocazione straordinaria può essere richiesta dal quorum qualificato con indicazione degli argomenti; la disposizione non attribuisce al Presidente un potere di filtro preventivo sulla loro ammissibilità.

  • art. 9, comma 4, Regolamento interno FNOFI

    Nel caso di convocazione a richiesta di componenti del Consiglio nazionale, il Presidente è tenuto ad indire e fissare la adunanza entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

    In presenza dei presupposti regolamentari, l’obbligo di convocazione è vincolato e deve essere adempiuto entro venti giorni; il Presidente non può negare la convocazione mediante una valutazione preventiva delle competenze dell’organo.

  • art. 36 Regolamento interno FNOFI

    Il Comitato centrale svolge attività di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali.

    La competenza del Comitato centrale in materia di indirizzo e coordinamento non esclude l’obbligo presidenziale di convocare il Consiglio nazionale quando ricorrano i presupposti formali previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento.

  • art. 35 d.P.R. n. 221/1950

    È richiamato quale base normativa per l’adozione del regolamento interno della federazione.

Massime di principio

  • Quando il regolamento di un ente pubblico associativo prevede che la convocazione straordinaria di un organo collegiale sia richiesta da una quota qualificata dei suoi componenti e stabilisce che il presidente debba fissare l’adunanza entro un termine determinato, la convocazione costituisce attività vincolata, purché la richiesta provenga dal quorum prescritto e indichi gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.
  • In assenza di un’espressa previsione regolamentare, il presidente dell’organo collegiale non può introdurre un potere implicito di filtro preventivo sugli argomenti indicati nella richiesta di convocazione, fondato sulla loro ritenuta estraneità alle competenze dell’organo o sulla loro riconducibilità ad altro organo dell’ente.
  • La previsione regolamentare secondo cui un organo collegiale può riunirsi straordinariamente per esigenze della professione delimita il presupposto sostanziale della convocazione, ma non attribuisce automaticamente al presidente un potere di negare la convocazione quando ricorrano il quorum dei richiedenti e l’indicazione puntuale dell’ordine del giorno.
  • I Presidenti degli Ordini territoriali che compongono ex lege il Consiglio nazionale sono legittimati a impugnare il diniego di convocazione dell’organo, poiché tale diniego incide direttamente e attualmente sulle loro prerogative istituzionali.
  • Il fatto che una materia rientri anche nelle attribuzioni del comitato centrale o che quest’ultimo abbia già adottato iniziative al riguardo non consente, di per sé, di escludere l’obbligo di convocazione del Consiglio nazionale previsto dal regolamento, se non è dimostrata una specifica disposizione che attribuisca al presidente il potere di impedire la riunione.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione degli ordini e collegiResponsabile del procedimento e competenza
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàIncompetenza

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