Sentenza n. 1312/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, relativa al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1456/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle festività soppresse per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, per complessivi euro 7.511,00, oltre agli interessi legali dal sorgere del diritto fino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti e non avrà diritto a compenso, in quanto dipendente pubblico della struttura debitrice. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme oggetto del giudicato producono interessi dal sorgere del diritto fino all’effettivo pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 104/2010
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora in sede di ottemperanza; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito giudizialmente riconosciuto produce già interessi dal sorgere del diritto fino al pagamento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
È richiamato quale disposizione relativa al termine decorso il quale può essere azionata l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato, in via analogica, quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione e divenuta esigibile, non viene spontaneamente eseguita, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e può fissare un termine per l’adempimento.
- In sede di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere disposta fin dalla sentenza, subordinandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché dotato delle necessarie competenze; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta un compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto dell’ottemperanza produce già interessi dal sorgere del diritto fino all’effettivo pagamento, poiché tale meccanismo assicura una forma di remunerazione del ritardo.
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