Ordinanza n. 185/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dallo Sportello Unico Immigrazione di -OMISSIS- identificato con il codice pratica -OMISSIS- di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, notificato il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro circa la capacità economica, patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro promittente. L’Ispettorato aveva rilevato, sulla base della dichiarazione IVA relativa al 2024 e dei dati INPS, una differenza tra volume d’affari e acquisti e importazioni pari a euro 291.335,00, inferiore al costo della manodopera già occupata, quantificato in euro 376.688,74, traendone la conclusione che l’impresa non fosse in grado di sostenere l’ulteriore costo retributivo e assicurativo del lavoratore. Il ricorrente ha contestato puntualmente tale valutazione, producendo documentazione relativa agli anni 2023, 2024 e 2025, dalla quale risultavano ricavi e utili positivi: utili pari a euro 128.640,26 nel 2023, euro 79.724,84 nel 2024 ed euro 88.262,53 nel 2025. Ha quindi dedotto l’erroneità della valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e l’inadeguatezza dell’istruttoria posta a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione immediata con definizione della controversia, ma ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Ha ritenuto necessario che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Prefettura procedessero a un riesame in contraddittorio, convocando il ricorrente e consentendogli di depositare ulteriore documentazione utile, anche su richiesta degli uffici. Alle amministrazioni è stato assegnato il termine complessivo di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per concludere le operazioni e depositare una relazione finale e/o una nuova determinazione amministrativa. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto una misura cautelare conformata al riesame amministrativo in contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare persone o enti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il diniego di conversione di un permesso di soggiorno è fondato sull’insufficiente capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, l’amministrazione deve valutare in modo complessivo e attuale la documentazione contabile e reddituale rilevante, senza arrestarsi a un solo confronto tra dati fiscali e costi della manodopera.
- Se il richiedente contesta con documentazione puntuale gli elementi economici posti a fondamento del diniego, il riesame amministrativo deve svolgersi in contraddittorio, consentendo all’interessato di essere convocato e di produrre ulteriore documentazione utile.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria e di adottare una relazione finale o una nuova determinazione entro un termine prestabilito, senza anticipare la decisione definitiva sulla spettanza del titolo.
- La valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve confrontarsi con gli elementi sopravvenuti o comunque documentati relativi a ricavi e utili delle annualità più recenti, quando tali elementi siano idonei a incidere sulla sostenibilità del rapporto di lavoro prospettato.
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