Cassazione Penale, Sentenza n. 34731/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più condanne riportate in diverse sentenze. Il GIP, con ordinanza del 19/12/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza: per i primi otto titoli ha ritenuto la domanda mera riproposizione di una istanza già rigettata dalla Corte d'assise d'appello di Catania (16/03/2015); per l'ultimo provvedimento (sentenza GIP 11/07/2004, irrevocabile 24/11/2015) ha ritenuto che il vincolo della continuazione fosse già stato parzialmente riconosciuto in sede di cognizione con conseguente formazione di cumuli distinti. Il ricorrente ha impugnato rilevando che il riconoscimento parziale della continuazione in sede di cognizione non preclude che, in sede di esecuzione, si riconosca la continuazione anche con altri reati e si proceda allo scioglimento dei cumuli parziali e alla nuova unificazione delle pene; ha richiamato giurisprudenza della Cassazione che impone tale operatività. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il riconoscimento parziale del vincolo di continuazione in sede di cognizione non determina l'inammissibilità della domanda tendente al riconoscimento della continuazione anche con altri reati in sede esecutiva. Se il giudice dell'esecuzione ritiene configurabile la continuazione con ulteriori reati, deve sciogliere il cumulo giuridico precedentemente individuato e ricomporlo unificando le pene secondo i criteri applicabili (con riferimento all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Caltanissetta in diversa persona (come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione: riguarda i criteri procedurali per le impugnazioni e i presupposti di ammissibilità; la Corte ha considerato illegittima la declaratoria di inammissibilità basata su preclusione derivante dal giudicato.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma relativa all'impugnazione degli atti in materia di esecuzione; richiamata nel motivo per censurare la decisione del GIP sull'istanza di continuazione in sede esecutiva.
art. 81 cod. pen.
Norma sul concorso di reati e determinazione della pena; richiamata nel contesto della formazione del cumulo e della quantificazione delle pene nei casi di continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Indicata dalla Corte come criterio operativo: se in sede esecutiva viene riconosciuta la continuazione, occorre sciogliere i cumuli precedentemente formati e individuare la pena per la violazione più grave secondo i criteri di questa disposizione e poi riformulare l'unificazione.
Sentenza Corte Costituzionale
Prescrizione che il giudice al quale è rinviata la decisione debba essere diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato; motivo per cui la Cassazione ha disposto il rinvio ad altro GIP.
Massime di principio
- Il riconoscimento parziale della continuazione in sede di cognizione non impedisce che, in sede di esecuzione, venga riconosciuta la continuazione anche con altri reati; l'istanza non è per ciò sola inammissibile.
- Se in sede esecutiva si accerta la sussistenza della continuazione con reati già cumulati in modo diverso, il giudice deve sciogliere i cumuli giuridici precedentemente individuati e procedere a una nuova unificazione delle pene secondo i criteri applicabili (art. 187 disp. att. c.p.p.).
- Il giudice dell'esecuzione che rifiuti il riconoscimento della continuazione, pur in presenza di un precedente riconoscimento in sede di cognizione per reati collegati, è tenuto a motivare specificamente la decisione disattendendo la valutazione del giudice di merito.
- Se la decisione impugnata viene annullata, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire ad altro giudice effettivo, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013.
- In casi simili il ricorso alla Corte di Cassazione può ottenere l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità e il rinvio per una nuova valutazione dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva.
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