Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20814/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio imposte dirette di Pistoia con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 nei confronti di un contribuente per gli anni d'imposta 1979, 1980 e 1981, ai fini IRPEF e ILOR. In primo grado, l'erede del contribuente otteneva una parziale riduzione degli imponibili e l'esclusione dell'ILOR; la decisione veniva confermata in secondo grado. La Commissione tributaria centrale, invece, riteneva assoggettabili ad ILOR gli imponibili così determinati. L'erede ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per illeggibilità, essendo stata redatta a mano con grafia illeggibile; 2) difetto assoluto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, in particolare sulla non assoggettabilità ad ILOR; 3) error in procedendo per mancata motivazione sulla nullità degli accertamenti e sulla quantificazione del reddito, questioni dedotte nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento per motivazione inesistente o apparente, perché la Commissione aveva omesso di rispondere ai motivi di impugnazione relativi alla quantificazione del reddito; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 sulla legittimità dell'accertamento sintetico.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la grafia, pur di non immediata lettura, non determinasse nullità perché il contenuto della decisione era comunque comprensibile, e che la motivazione sull'assoggettabilità ad ILOR, seppur concisa, fosse sufficiente. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, rilevando un difetto assoluto di motivazione sulla doglianza relativa alla quantificazione del reddito e alla nullità degli accertamenti, non superabile neppure per relationem. Ha altresì accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, poiché anche i motivi incidentali attinenti alla quantificazione del reddito risultavano non esaminati dalla sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà riesaminare le censure accolte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    versione applicabile ratione temporis

    norma posta a base dell'accertamento sintetico contestato; la Corte non ne esclude in astratto la legittimità, ma rileva che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulle censure specificamente rivolte agli accertamenti e alla quantificazione del reddito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge relativo all'accertamento sintetico.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    è il parametro del ricorso per error in procedendo e per nullità della sentenza dovuta a motivazione inesistente o apparente o a difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    è richiamato come vizio di motivazione per omesso esame di fatti storici rilevanti; la Corte osserva però che nel caso concreto la doglianza si risolve in una diversa valutazione del merito.

  • artt. 1, comma 2, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel motivo incidentale per sostenere la nullità della sentenza tributaria per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

Massime di principio

  • La scrittura manuale della sentenza non determina nullità quando, pur non agevolmente leggibile, consenta comunque di comprendere il contenuto essenziale della decisione; la nullità può configurarsi solo se l'indecifrabilità renda il testo sostanzialmente inidoneo a esteriorizzare la volontà decisoria.
  • Il vizio di motivazione su un punto decisivo richiede che il fatto o la circostanza asseritamente trascurata sia causalmente idonea a condurre a una diversa soluzione della controversia; non è deducibile quando la censura si traduce in mera contestazione della valutazione di merito operata dal giudice.
  • Integra difetto assoluto di motivazione la completa omissione di qualsiasi risposta a un motivo di ricorso o di appello specificamente proposto, e tale vizio non è sanabile mediante rinvio per relationem ad altri atti se la sentenza non vi faccia alcun riferimento.
  • In materia tributaria, la sentenza deve dare conto delle ragioni poste a base della quantificazione del reddito accertato e delle censure mosse contro l'accertamento; l'omissione di tale esame impone la cassazione con rinvio.
  • Una motivazione concisa può essere sufficiente se consente di individuare le circostanze rilevanti e il percorso logico seguito dal giudice; non è necessario che il giudice confuti analiticamente ogni argomento delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.