Sentenza n. 1025/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 64 del 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 64 del 2015, rinotificata nel 2019, relativa a opere edilizie abusive realizzate su un fabbricato esistente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria, erede della precedente destinataria dell’ordine, ha impugnato l’ordinanza di demolizione notificatale il 9 ottobre 2019, che riguardava una sopraelevazione al primo piano, il completamento della porzione al piano terra e un ampliamento adibito a portico. Con il primo motivo ha dedotto la nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 per indeterminatezza dell’oggetto, lamentando l’assenza di identificativi catastali nella descrizione delle opere e la confusione tra gli interventi oggetto dell’ingiunzione e il manufatto seminterrato menzionato nella ricostruzione dei precedenti accertamenti. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per genericità della motivazione e mancata indicazione dell’interesse pubblico prevalente, richiamando l’epoca risalente dell’abuso, la propria estraneità alla sua realizzazione, la mancata notifica del verbale di contestazione e l’affidamento sulla regolarità dell’immobile, anche in ragione del pagamento delle imposte municipali.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le censure e il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza descrivesse compiutamente le opere abusive e i profili della loro abusività, rendendo identificabile l’oggetto dell’ordine. L’incertezza dedotta è smentita anche dal riferimento, nella parte dell’atto relativa alla possibile acquisizione, ai mappali 896 sub 1 e 2 del foglio 96, coincidenti con quelli indicati dalla stessa ricorrente. La ricostruzione degli accertamenti del 2005 e del 2015 chiarisce che l’ingiunzione riguarda l’intero manufatto, privo dei titoli edilizi necessari, e non soltanto il manufatto seminterrato richiamato nei precedenti atti. Il giudice ha inoltre escluso che occorresse indicare uno specifico interesse pubblico alla demolizione o che fossero rilevanti il tempo trascorso, la buona fede della proprietaria o la sua mancata partecipazione alla realizzazione dell’abuso: l’ordine è vincolato e può essere rivolto anche all’attuale proprietario non autore dell’abuso. Ricorso rigettato; nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
l’ordinanza di demolizione, che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 impone di indirizzare nei confronti dell’attuale proprietario del bene, ancorché non autore dell’abuso, è un dovuto e rigorosamente vincolato, sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e dei profili della loro abusività, senza che risulti necessaria l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse che lo sorreggono, né potendo il privato invocare la propria buona fede o il legittimo affidamento in ordine alla regolarità degli interventi.
L’ordine di demolizione è rivolto all’attuale proprietario anche se non ha realizzato l’abuso; è un atto vincolato, adeguatamente motivato con la descrizione delle opere e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico e senza che la buona fede o l’affidamento del proprietario impediscano la misura.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
trattandosi di opere che, come si legge in parte motiva, costituiscono “interventi di nuova costruzione" (lettera "e" comma 1° art. 3 del TU D.P.R. 380/2001 e D.Lvo 301/2002, in particolare "e.I") e, come tale, intervento subordinato a permesso di costruire ai sensi del successivo art. 10 comma 1° lettera "a", con la conseguente applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i e dell’art.15 della L.R. 15/2008 e s.m.i.
Le opere descritte sono qualificate come interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire; la loro esecuzione senza titolo giustifica l’applicazione della sanzione demolitoria.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
trattandosi di opere che, come si legge in parte motiva, costituiscono “interventi di nuova costruzione" (lettera "e" comma 1° art. 3 del TU D.P.R. 380/2001 e D.Lvo 301/2002, in particolare "e.I") e, come tale, intervento subordinato a permesso di costruire ai sensi del successivo art. 10 comma 1° lettera "a", con la conseguente applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i e dell’art.15 della L.R. 15/2008 e s.m.i.
Gli interventi qualificati come nuova costruzione sono subordinati al permesso di costruire; la mancanza del titolo costituisce il presupposto per la repressione edilizia applicata nel caso.
art. 15 l.r. Lazio 15/2008
trattandosi di opere che, come si legge in parte motiva, costituiscono “interventi di nuova costruzione" (lettera "e" comma 1° art. 3 del TU D.P.R. 380/2001 e D.Lvo 301/2002, in particolare "e.I") e, come tale, intervento subordinato a permesso di costruire ai sensi del successivo art. 10 comma 1° lettera "a", con la conseguente applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i e dell’art.15 della L.R. 15/2008 e s.m.i.
La disposizione regionale è richiamata, insieme all’art. 31 d.P.R. 380/2001, quale base per l’applicazione della misura repressiva alle opere abusive descritte.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione per abuso edilizio è un provvedimento vincolato e può essere rivolto all’attuale proprietario dell’immobile anche quando questi non abbia realizzato l’abuso; la responsabilità soggettiva e la buona fede nell’acquisto non escludono l’applicazione della misura ripristinatoria.
- Per motivare adeguatamente un ordine di demolizione è sufficiente descrivere le opere abusive e indicare i profili della loro abusività; non è necessaria una specifica comparazione con un interesse pubblico concreto, né il mero decorso del tempo dall’abuso rende illegittimo l’esercizio del potere repressivo.
- L’oggetto di un ordine di demolizione è sufficientemente determinato quando la descrizione delle opere, letta insieme agli accertamenti e agli elementi identificativi contenuti nell’atto, consente di individuare senza ambiguità il manufatto interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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