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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31348/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel corso di un’esecuzione immobiliare promossa da una società contro un debitore, un terzo proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c. per rivendicare la proprietà o comunque l’impignorabilità di beni sottoposti a esecuzione. Il tribunale accoglieva l’opposizione. La società esecutante proponeva appello notificandolo alla società opposta presso il difensore del primo grado, nonostante la società fosse stata cancellata dal Registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado. La corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame ritenendo che, essendo la società estinta, l’impugnazione dovesse essere rivolta ai soci e non alla società cancellata. La ricorrente per cassazione deduceva due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 2495 c.c., 299, 300 e 330 c.p.c., sostenendo che la cancellazione della società, non dichiarata dal difensore nel processo, non rendeva necessaria la notifica dell’appello agli ex soci e che la notifica al difensore della società estinta era valida in base all’ultrattività del mandato e alla giurisprudenza di legittimità; con il secondo, la violazione degli artt. 160, 164, 291, 350 e 359 c.p.c., sostenendo che, in ogni caso, la notifica all’indirizzo processuale della società integrava al più una nullità sanabile, non già una inesistenza, con conseguente dovere del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestiva l’ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notificazione disposto in sede di legittimità, valorizzando il principio della scissione degli effetti della notifica e l’assenza di colpa della ricorrente per il perfezionamento oltre il termine nei confronti del destinatario. Ha quindi accolto entrambi i motivi di ricorso: ha affermato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non dichiarata nel processo, non impediva la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito in primo grado, per effetto dell’ultrattività del mandato, e che comunque non ricorreva inesistenza della notificazione, ma semmai nullità sanabile con rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La sentenza della corte territoriale è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il riesame dell’appello nel merito.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    indicato come base dell’opposizione di terzo nell’esecuzione immobiliare.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese e alla sua estinzione.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato in relazione all’evento interruttivo derivante dall’estinzione della parte costituita.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato per sostenere che l’estinzione della società dovesse essere dichiarata nel processo dal difensore, con effetti interruttivi.

  • art. 330 c.p.c.

    interpretato nel senso che l’impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito della parte cui la sentenza è stata notificata da quel medesimo procuratore, in forza dell’ultrattività del mandato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato per la notifica effettuata alla società estinta e per la disciplina della perfezione della notificazione dopo il compimento delle formalità prescritte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie e la definizione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato come norma che consente la notificazione della sentenza al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in tema di integrazione del contraddittorio e di rinnovazione delle notificazioni in cause inscindibili.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere che un vizio di notificazione non fosse inesistente ma al più nullo.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per affermare la sanabilità della notificazione nulla mediante rinnovazione.

  • art. 291 c.p.c.

    indicato come norma che impone la rinnovazione della notificazione nulla, anziché l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in connessione alla disciplina dell’appello e delle nullità sanabili.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in connessione alla disciplina dell’appello e delle nullità sanabili.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle imprese, se non dichiarata nel processo dal difensore costituito, non esclude automaticamente la validità della notificazione dell’impugnazione effettuata presso il procuratore del precedente grado, operando l’ultrattività del mandato alla lite.
  • La conoscenza "aliunde" dell’estinzione della parte non basta, di per sé, a rendere inammissibile l’impugnazione notificata al difensore costituito nel grado precedente, quando l’evento estintivo non sia stato formalmente portato a conoscenza del processo nei modi di legge.
  • In tema di notificazioni, l’inesistenza è configurabile solo quando manchino gli elementi essenziali dell’attività notificatoria; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità sanabile.
  • Quando la notificazione è stata tempestivamente avviata e il suo perfezionamento per il destinatario avviene oltre il termine per causa non imputabile al notificante, non può farsi ricadere sulla parte incolpevole la decadenza, se essa ha agito con diligenza per la rinnovazione.
  • Se l’impugnazione è stata notificata in modo nullo e non inesistente, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione anziché dichiarare l’inammissibilità del gravame, ove sia possibile sanare il vizio.
  • La notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti della parte estinta, quando operi la regola dell’ultrattività del mandato e l’evento interruttivo non sia stato formalmente dichiarato o notificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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