Regolamento (UE) 2025/2155
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il modello unico di dichiarazione di conformità e i documenti giustificativi che fabbricanti e importatori devono conservare per dimostrare che gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono conteggiati nel sistema di quote del regolamento (UE) 2024/573. Amplia l’ambito applicativo includendo gli inalatori predosati e aggiorna la disciplina per allinearla al nuovo quadro normativo sui gas fluorurati. Definisce inoltre il contenuto e la portata della verifica svolta da un organismo di controllo indipendente, che deve trasmettere il proprio documento di verifica alla Commissione tramite il portale F-Gas. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, prevedendo una transizione fino al 31 dicembre 2025 per le dichiarazioni già esistenti.
Modalità per la dichiarazione di conformità e la verifica indipendente relative all’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi, ai sensi del regolamento (UE) 2024/573.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori e ai fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi, quando tali prodotti o apparecchiature sono immessi sul mercato dell’Unione. Disciplina sia la redazione della dichiarazione di conformità sia la documentazione da conservare e la verifica da parte di un organismo di controllo indipendente; include anche i casi di prodotti o apparecchiature fabbricati nell’Unione, importati, esportati e reimportati, nonché l’uso di autorizzazioni o deleghe relative alle quote. Restano valide fino al 31 dicembre 2025 le dichiarazioni di conformità già istituite ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, stabilendo modalità uniformi per la dichiarazione di conformità e per la verifica indipendente delle informazioni fornite da fabbricanti e importatori. La disciplina aggiorna e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, includendo espressamente anche gli inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi.
Finalità e contesto normativo
La Commissione chiarisce che, ai fini dell’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi, gli operatori devono dimostrare che tali sostanze sono conteggiate nel sistema di quote previsto dal capo IV del regolamento (UE) 2024/573. Il nuovo atto risponde all’esigenza di offrire opzioni documentali differenziate in base alle modalità con cui la conformità è assicurata, oltre a precisare la portata dei controlli svolti da un organismo di controllo indipendente.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda:
- i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi;
- gli importatori dei medesimi prodotti o apparecchiature;
- l’organismo di controllo indipendente incaricato delle verifiche.
L’oggetto del regolamento è la documentazione della conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573, in particolare quando i prodotti o le apparecchiature vengono immessi sul mercato dell’Unione e contengono idrofluorocarburi che devono risultare correttamente attribuiti al sistema di quote. Il regolamento prende in considerazione anche casi particolari di esportazione e reimportazione, nonché l’uso di autorizzazioni o deleghe di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento quadro.
Dichiarazione di conformità
L’articolo 1 impone che la dichiarazione di conformità sia redatta secondo il modello contenuto nell’allegato I e sia firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore. Il modello prevede che il soggetto dichiarante indichi, sotto la propria responsabilità, che gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono conteggiati nel sistema di quote dell’Unione.
Il modello consente tre basi di conformità:
- possesso di autorizzazioni o autorizzazioni delegate registrate nel portale F-Gas e idonee a coprire l’intera quantità di idrofluorocarburi;
- per gli importatori, utilizzo di idrofluorocarburi precedentemente immessi sul mercato nell’Unione e successivamente esportati e caricati fuori dall’Unione, con dichiarazione dell’impresa che ha immesso le sostanze sul mercato;
- per i prodotti o apparecchiature fabbricati nell’Unione, utilizzo di idrofluorocarburi immessi sul mercato da un produttore o importatore soggetto all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573; per i prodotti importati, riconoscimento di un precedente immissione sul mercato dell’Unione e successiva esportazione con le sostanze già contenute.
Documentazione da conservare
L’articolo 2 distingue gli obblighi dei fabbricanti da quelli degli importatori.
Per i fabbricanti, la documentazione da conservare comprende:
- la dichiarazione di conformità;
- un elenco dei prodotti o apparecchiature con indicazione del tipo di idrofluorocarburi e della quantità totale per tipo;
- la bolla di consegna o la fattura degli idrofluorocarburi, se forniti al fabbricante;
- i documenti doganali, se gli idrofluorocarburi sono importati e immessi in libera pratica prima del caricamento;
- la prova dell’espletamento delle procedure doganali, se gli idrofluorocarburi sono importati ma non ancora immessi in libera pratica al momento del caricamento;
- un documento attestante la quantità di idrofluorocarburi, se questi sono prodotti dal fabbricante e precaricati nell’Unione.
Per gli importatori, la documentazione da conservare comprende:
- la dichiarazione di conformità;
- un elenco dei prodotti o apparecchiature immessi in libera pratica con le informazioni sul modello, il numero di unità, il tipo di idrofluorocarburi, la quantità per unità arrotondata al grammo più vicino e la quantità totale in kg o tonnellate di CO2 equivalente;
- la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica;
- nei casi di sostanze già immesse sul mercato nell’Unione e poi esportate e ricaricate all’estero, bolla di consegna o fattura e dichiarazione dell’impresa che ha immesso i gas sul mercato;
- nei casi di reimportazione in Unione di prodotti e sostanze già immessi sul mercato, esportati e poi reimportati senza aggiunta di idrofluorocarburi, analoghi documenti e dichiarazione dell’impresa.
Verifica indipendente
L’articolo 3 disciplina il ruolo dell’organismo di controllo indipendente. Tale organismo deve verificare la relazione presentata dall’impresa ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 e controllare:
- la coerenza tra dichiarazioni di conformità, documentazione e relazioni comunicate;
- l’esattezza e la completezza delle informazioni sulla base dei registri aziendali;
- la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni o deleghe, confrontando i dati del portale F-Gas con i documenti di immissione sul mercato;
- nei casi di esportazione e successivo caricamento fuori dall’Unione, l’esistenza della dichiarazione dell’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato;
- nei casi di esportazione e reimportazione, l’esistenza della dichiarazione corrispondente.
L’organismo rilascia poi un documento di verifica con le proprie conclusioni, comprensivo di una dichiarazione sul livello di accuratezza della documentazione e sulla veridicità della relazione dell’impresa. Il documento è trasmesso alla Commissione tramite il portale F-Gas.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 e prevede che i riferimenti al testo abrogato si intendano fatti al nuovo regolamento, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. Per evitare discontinuità operative, le dichiarazioni di conformità già istituite in base al regolamento abrogato restano valide fino al 31 dicembre 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modello di dichiarazione di conformità
Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi devono redigere la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 utilizzando il modello dell’allegato I. La dichiarazione deve essere firmata da un rappresentante legale. È ammesso il richiamo a un’autorizzazione o a una delega di autorizzazione solo se rilasciate ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573.
Documentazione da conservare dai fabbricanti
Per ogni immissione sul mercato dell’Unione, i fabbricanti devono conservare la dichiarazione di conformità e un elenco dei prodotti o apparecchiature con indicazione del tipo di idrofluorocarburi e della quantità totale per tipo. Devono inoltre conservare, a seconda del caso, bolla di consegna o fattura, documenti doganali che attestino l’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi, prova dell’espletamento delle procedure doganali pertinenti o un documento che attesti la quantità di idrofluorocarburi contenuta nei prodotti o apparecchiature. L’elenco dei prodotti non è necessario se il fabbricante dimostra che gli idrofluorocarburi sono stati immessi sul mercato prima del loro caricamento.
Documentazione da conservare dagli importatori
Per i prodotti o apparecchiature oggetto di dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica nell’Unione, gli importatori devono conservare la dichiarazione di conformità, un elenco con informazioni sul modello, numero di unità, tipo di idrofluorocarburi, quantità per unità arrotondata al grammo più vicino e quantità totale in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente, nonché la dichiarazione doganale. In casi specifici devono conservare anche bolla di consegna o fattura e una dichiarazione dell’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, sia nei casi di esportazione e successivo caricamento fuori dall’Unione, sia nei casi di reimportazione nell’Unione senza aggiunta di idrofluorocarburi.
Verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente
L’organismo di controllo indipendente di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 deve confermare la veridicità della relazione presentata dall’impresa ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, e verificare coerenza, esattezza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni di conformità dell’importatore. Deve inoltre verificare la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni o deleghe confrontando i dati del portale F-Gas con i documenti di immissione sul mercato, nonché l’esistenza delle dichiarazioni richieste nei casi di esportazione e reimportazione. Al termine rilascia un documento di verifica con conclusioni sul livello di accuratezza della documentazione e sulla veridicità della relazione, trasmesso alla Commissione tramite il portale F-Gas.
Abrogazione e disciplina transitoria
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879; i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. Le dichiarazioni di conformità già istituite ai sensi del regolamento abrogato restano valide fino al 31 dicembre 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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