Cassazione Civile, Ordinanza n. 42113/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente ospedaliero)
La controversia
L'Università degli Studi di Pavia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1503/2019 della Corte d'appello di Milano. La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso principale, perché la sentenza impugnata risultava notificata all'Università il 23 maggio 2019 e il ricorso era stato notificato il 9 settembre 2019. Ha resistito anche un altro controricorrente, che ha proposto ricorso incidentale, ma questo risulta spedito per la notifica l'8 ottobre 2019, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso principale non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., come risultante dalla certificazione di cancelleria, e quindi era improcedibile. In conseguenza dell'improcedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito nei termini ex art. 369, comma 1, c.p.c. e ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza. Ha condannato l'Università ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, liquidandole in euro 5.200, di cui euro 200 per spese, oltre accessori e spese generali. Ha compensato le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, nonché tra il ricorrente incidentale e la Fondazione. Ha inoltre rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso principale.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è tardivo.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo proposto oltre il termine lungo è comunque inefficace se il ricorso principale è improcedibile/inammissibile.
art. 371, comma 2, c.p.c.
Il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non salva il ricorso incidentale tardivo rispetto ai termini di impugnazione rilevanti.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Parametri per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente non provvede al deposito nel termine stabilito dall'art. 369, comma 1, c.p.c., come verificato dalla cancelleria.
- Il ricorso incidentale proposto tardivamente è inefficace se il ricorso principale è dichiarato improcedibile o inammissibile, anche quando l'incidentale sia stato notificato nel termine di quaranta giorni previsto per la reazione al ricorso principale.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva la notificazione della sentenza impugnata: se la notifica è avvenuta e il ricorso incidentale è notificato oltre i sessanta giorni, l'impugnazione è tardiva.
- L'improcedibilità del ricorso principale determina la caducazione dell'efficacia del ricorso incidentale tardivo, senza che assuma rilievo la sola osservanza del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c.
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