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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06761/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 16/07/2024 di proroga del regime 41-bis. Il ricorrente deduce un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'attualità della pericolosità sociale e la capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata: contesta il ruolo di 'reggente' attribuitogli (sostenendo che la stessa sentenza della Corte di Catania lo esclude) e afferma di essere stato detenuto ininterrottamente dal 2002 al 2021/2022, dunque non latitante; infine contesta la valutazione dei contatti con sodali, sostenendo di aver avuto negli ultimi nove anni solo colloqui con familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sviluppa motivi non consentiti dalla legge ed è manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia correttamente valutato e motivato la sussistenza della capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, richiamando informative di polizia e dati processuali concernenti la posizione del ricorrente nel clan, l'operatività del gruppo a Lentini, la ripresa di violenze tra clan e l'assenza di elementi di dissociazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen., comma 2-bis

    risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno

    La norma consente la proroga biennale del regime differenziato quando persista la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione; la Corte ha applicato questa disposizione ritenendo congruamente provata la persistenza di tale capacità.

  • art. 41-bis Ord. pen., comma 2-sexies

    Limita il sindacato di legittimità alle questioni di violazione di legge (inclusa la mancata o apparente motivazione): il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e per carenza motivazionale grave.

  • art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279 (modifica art. 41-bis)

    Norma modificativa richiamata che ha inciso sulla disciplina delle proroghe del 41-bis; utilizzata per contestualizzare l'ambito applicativo della misura.

  • art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94 (modifica art. 41-bis)

    Ulteriore modifica normativa richiamata che ha contribuito alla formulazione dell'attuale testo di riferimento dell'art. 41-bis.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. richiamate)

    La Corte richiama principi giurisprudenziali che definiscono il vizio di motivazione idoneo a far intervenire il sindacato di legittimità: la motivazione deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; la mancanza totale di tali requisiti costituisce vizio di legge.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione avverso ordinanze di proroga del 41-bis sono ammessi solo per violazione di legge e per grave carenza motivazionale (mancanza di requisiti minimi di coerenza, completezza o logicità).
  • Le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza sulla persistenza della capacità di mantenere collegamenti con l'associazione sono in gran parte di fatto: la Cassazione limita il sindacato e non riesamina liberamente i fatti se la motivazione è congrua.
  • Elementi come il ruolo nell'organizzazione, la biografia criminale, le informative di polizia, l'operatività del clan e l'assenza di atti di dissociazione possono legittimare la proroga del 41-bis se adeguatamente motivati.
  • Contestate valutazioni puramente fattuali (es. esistenza di contatti, stato di detenzione/latitanza) difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se non dimostrata una specifica violazione di legge o una motivazione del tutto carente o contraddittoria.
  • In fase di impugnazione è strategico incardinare censure precise di diritto (vizi procedurali, omissioni motivazionali specifiche, utilizzo illegittimo di prove) piuttosto che sole contestazioni di fatto.
  • L'inammissibilità o il rigetto possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; valutare dunque la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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