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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05161/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di medicinali per euro 112.853,43, poi integralmente soddisfatto dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. La parte originariamente creditrice ha impugnato in appello la sola statuizione sulle spese; la Corte d'appello ha rigettato il gravame e confermato la compensazione sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che l'opposizione fosse originariamente solo parzialmente fondata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente e perplessa, assumendo che la Corte d'appello avesse illogicamente ritenuto parzialmente fondata l'opposizione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere addossato all'opposto le conseguenze del mancato assolvimento di un onere probatorio dell'opponente; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla rimozione del vincolo erariale e all'iscrizione a ruolo della causa; 4) violazione degli artt. 91 c.p.c., 4 d.m. 55/2014 e 1 d.m. 37/2018 per avere liquidato le spese del secondo grado sul valore della domanda originaria e non sul petitum effettivo dell'appello, limitato alle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi. Ha escluso la motivazione apparente perché la sentenza d'appello conteneva un ragionamento specifico e coerente; ha ritenuto corretta la valutazione di soccombenza virtuale compiuta dalla Corte territoriale con riferimento alla data di emissione del decreto ingiuntivo; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per il divieto di riesame del fatto nella c.d. doppia conforme. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nel parametrare le spese del secondo grado al valore della causa originaria anziché al valore della sola domanda proposta in appello, avente ad oggetto esclusivamente la statuizione sulle spese del primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura per motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito conteneva un percorso argomentativo specifico e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con l'art. 132 c.p.c. e l'art. 111 Cost. per il vizio di motivazione apparente, escluso nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile/infondata nel contesto del riesame della valutazione di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato ratione temporis per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del secondo grado devono essere liquidate in base al valore della domanda effettivamente devoluta in appello, non sul valore dell'intera causa originaria quando l'impugnazione riguarda solo le spese.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La liquidazione degli onorari va parametrata allo scaglione corrispondente al petitum concreto del grado di giudizio.

  • art. 1 d.m. 37/2018

    Richiamato insieme al d.m. 55/2014 per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata espone un iter argomentativo intellegibile e coerente, anche se la parte ne contesti la correttezza nel merito.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può fare applicazione della soccombenza virtuale valutando la fondatezza della pretesa con riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto o si è formato il titolo contestato.
  • La doglianza che sostanzialmente mira a ribaltare la valutazione di merito sulla fondatezza delle difese e sull'onere probatorio non è ammissibile quando si risolve in una diversa lettura degli atti e dei fatti di causa.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se volto a sollecitare una nuova valutazione di fatti già scrutinati nei due gradi di merito.
  • Quando l'appello ha ad oggetto esclusivamente la statuizione sulle spese del primo grado, la liquidazione delle spese del grado di impugnazione deve essere commisurata al valore del petitum di appello e non al valore della domanda originaria definita in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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