Cassazione Penale, Sentenza n. 673/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) perché la pena inflitta (mesi 3 di arresto e euro 750,00 di ammenda) non corrispondeva all'accordo tra le parti che prevedeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; dedotte inoltre violazioni e difetti di correlazione tra richiesta e sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., contestazioni sulla legalità della pena e questioni relative all'applicazione delle norme sulla sostituzione con lavori di pubblica utilità e alla confisca; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento per prescrizione, richiesta non accolta dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che sussista un difetto di correlazione tra la richiesta delle parti (sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità) e la sentenza che invece ha applicato pena detentiva e pecuniaria. Ha ricordato che, nella disciplina vigente (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito per specifici motivi tra cui il difetto di correlazione e l'illegalità della pena. La Corte ha affermato che l'individuazione delle modalità e dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità spetta al giudice e non all'imputato; pertanto la mancata indicazione dell'ente né grava sulla parte. Ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione (fatto 07/12/2022, sentenza 12/07/2023) e, in conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per il nuovo esame.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento (accordo tra parti e omologazione giudice); la sentenza impugnata è derivata da un patteggiamento che prevedeva la sostituzione con lavoro di pubblica utilità
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; la Corte lo utilizza per valutare il difetto di correlazione rilevato
art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Norma sostanziale del codice della strada contestata (guida in stato di alterazione/ebbrezza); reato per cui è stato patteggiato l'imputato
art. 9-bis d.lgs. 285/92
Richiamato come base per la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità nell'ambito della normativa sulla circolazione stradale
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54
Disciplina della possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva; richiamata per l'ambito applicativo e le modalità esecutive
Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità...", art. 3
"con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati"
Stabilisce che è il giudice a individuare l'attività e l'ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, avvalendosi dell'elenco degli enti convenzionati; la Corte lo usa per sostenere che l'onere di indicare l'ente non grava sull'imputato
art. 344-bis cod. proc. pen. e legge 134/21, art. 2 comma 5 (riguardo alla improcedibilità)
Norme richiamate in relazione ai termini di improcedibilità e prescrizione; la Corte ha ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione dato il decorso del termine previsto per impugnazioni entro il 31/12/2024
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020 (Terzoli)
Precedente che afferma che, ai fini della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per reati di guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, non è richiesto che l'imputato indichi l'istituzione dove svolgere l'attività; l'obbligo spetta al giudice
Massime di principio
- Se in un patteggiamento è prevista la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice è tenuto a individuare nelle motivazioni l'ente e le modalità: la mancanza di tale individuazione può costituire vizio di correlazione tra richiesta e sentenza rilevabile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- L'imputato non è obbligato a indicare l'ente o a curare l'avvio del procedimento esecutivo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; l'onere di individuazione e di utilizzo dell'elenco degli enti convenzionati grava sul giudice
- La violazione della corrispondenza tra quanto concordato dalle parti e quanto effettivamente disposto in sentenza è un motivo rilevante di annullamento della sentenza di patteggiamento quando rientri nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Prima di concludere per l'estinzione del reato per prescrizione occorre valutare attentamente i termini normativi (anche le norme sul regime di improcedibilità introdotte successivamente) e le date del fatto e della sentenza; decisioni affrettate sulla prescrizione possono risultare errate
- In caso di plurimi rinvii per individuare l'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità, il giudice non può semplicemente applicare la pena concordata diversa dalla sostituzione senza aver adeguatamente motivato l'impossibilità di attuare la misura sostitutiva
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