Cassazione Penale, Sentenza n. 32991/2026 del 07/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Torino del 14 luglio 2025. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1° aprile 2026, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali e ordinando l'esecuzione della sentenza. Secondo la Corte territoriale, il primo motivo, relativo alla ricostruzione del fatto e all'attendibilità della persona offesa, non si confrontava criticamente con le ragioni della condanna ed era meramente assertivo e generico. Anche il motivo concernente la mancata concessione dell'attenuante di lieve entità di introduzione costituzionale e gli aumenti di pena per la continuazione era stato ritenuto disconnesso dalla motivazione del giudice di primo grado, che aveva valorizzato l'entità e le modalità della violenza, la prognosi relativa alle lesioni e il recente arresto dell'imputato. Avverso la sentenza d'appello il difensore proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello, per argomentare il difetto di specificità dei motivi, avesse esaminato il merito delle censure, contestandole punto per punto, e che tale esame dimostrasse la specificità dell'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte manifestamente infondato e in parte aspecifico. Ha osservato che la censura si confrontava con la motivazione soltanto quanto alla dichiarazione di aspecificità dei motivi, ma non con le autonome argomentazioni attraverso le quali la Corte d'appello aveva anche evidenziato l'infondatezza delle doglianze. Ha inoltre rilevato la mancanza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione, non essendo stato indicato quale pregiudizio suscettibile di eliminazione sarebbe derivato dalla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che il giudice d'appello deve dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità quando i motivi non sono argomentati o non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, mentre, se i motivi sono specifici ma infondati, deve rigettare l'appello nel merito. Tuttavia, quando l'inammissibilità è dichiarata con sentenza all'esito dell'udienza e la motivazione contiene anche autonome valutazioni di infondatezza delle doglianze, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi. Poiché il ricorso non aveva censurato specificamente la ratio relativa all'infondatezza dei motivi e non aveva indicato un pregiudizio concreto e attuale eliminabile mediante l'accoglimento dell'impugnazione, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
La specificità dei motivi di impugnazione richiede che essi si confrontino con le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione impugnata; motivi meramente assertivi o disconnessi dalla motivazione sono inammissibili.
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La relativa causa di inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata anche quando sia stato instaurato il contraddittorio con l'imputato, trattandosi di vizio non disponibile dalle parti e non sanabile.
art. 591, comma 1, c.p.p.
La valutazione dell'inammissibilità dell'impugnazione deve rispettare il perimetro proprio delle cause di inammissibilità.
art. 591, ultimo comma, c.p.p.
L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
L'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
art. 568, comma 4, c.p.p.
L'interesse a impugnare è condizione di ammissibilità e richiede un pregiudizio concreto, attuale e suscettibile di eliminazione mediante la riforma o l'annullamento della decisione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorso per cassazione per vizio della motivazione deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità quando i motivi non siano argomentati o non affrontino criticamente la motivazione della sentenza impugnata; non può invece qualificare come aspecifici motivi che, pur infondati, siano specificamente rivolti contro tale motivazione.
- Quando la sentenza d'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con una decisione motivata all'esito del contraddittorio e contiene anche autonome argomentazioni sull'infondatezza dei motivi, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che censuri soltanto una delle rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a fondamento della decisione, lasciando intatta l'altra.
- L'interesse a impugnare richiede l'indicazione di un pregiudizio concreto e attuale, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione; non è sufficiente invocare in astratto la correttezza giuridica della pronuncia.
- La causa di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non è sanata dalla celebrazione dell'udienza e dall'instaurazione del contraddittorio, poiché si tratta di un vizio sottratto alla disponibilità delle parti e non soggetto a sanatoria.
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